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domenica 3 luglio 2011

Il Commissario Governativo è responsabile nei confronti dei soci della Cooperativa per gli atti di mala gestio compiuti ed anche se non è nominato dall'Assemblea dei soci è responsabile verso la stessa

Secondo la giurisprudenza di merito, in materia di società cooperative, nei confronti del Commissario governativo, in caso di sua nomina per fronteggiare vicende critiche nella vita della Cooperativa, ben può profilarsi una responsabilità di natura contrattuale nei riguardi della società che il Commissario gestisca in sostituzione degli amministratori revocati. 

Infatti, se, da un lato, deve rilevarsi l'insussistenza di un rapporto fiduciario fra il Commissario governativo e l'assemblea dei soci della cooperativa, che invero in questi casi è esautorata dal potere di nomina dell'organo amministrativo (art. 2542 c.c.), è, dall'altro, altrettanto vero che il Commissario esercita gli stessi poteri degli amministratori e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, proprio in quanto organo amministrativo della società a tutti gli effetti. 

Peraltro dal momento che l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. verso il Commissario governativo ha natura contrattuale, conseguentemente, in tema di onere della prova, su chi la promuove - i soci della Cooeprativa - grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul Commissario l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

La conclusione cui giunge il Tribunale di Rome è molto importante in quanto, oltre a legittimare i soci della Cooperativa ad instaurare una causa di responsabilità verso il Commissario Governativo nei casi di mala gestio, chiarendo la natura comunque contrattuale del rapporto tra lo stesso Commissario ed i soci, determina anche la distribuzione dell'onere della prova circa i fatti di mala gestio contestati tra i soci ed il Commissario.

1 commento:

  1. ringrazio per l'utile articolo e chiedo: ma nel caso in cui sia stato nominato un Commissario Ministeriale per il risanamento di una società (a partecipazione pubblica, preciso) e questi si sia reso responsabile di inadempimenti o mancanze, l'azione di responsabilità va attivata direttamente nei confronti del Commissario ex art. 2393 c.c.? A lui personalmente o presso l'avvocatura? Oppure anche nei confronti del ministero? Grazie

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