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domenica 3 luglio 2011

Il Tribunale di Roma sfida la Corte di Cassazione sugli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone

Il Tribunale di Roma (Trib. Roma Sez. III, 23/05/2011), in materia di effetti dell'estinzione della società, detta un nuovo principio in materia di applicazione alle società di persone della normativa dettata in materia di effetti estintivi della cancellazione dell'ente dal registro delle imprese.

Come noto, con riferimento alle società di capitali, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. 

Tale norma, peraltro, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, vale a dire la situazione giuridica della società cancellata, per costante Giurisprudenza, trova applicazione anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. 

Infatti, l'art. 2945 cod. civ., è considerata norma innovativa ed ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, secondo il principio dettato dal Tribunale di Roma, con riferimento alle società di persone, l'estinzione della società non si produce per effetto della relativa cancellazione dal registro delle imprese, laddove tale formalità non sia preceduta dalla definizione di tutti i rapporti di debito e di credito facenti capo all'agente, trova applicazione solo in riferimento alle sole società di persone, alle quali non si estende l'efficacia dell'inequivoca previsione dell'articolo 2495 c.c. 


Pertanto, non è la cancellazione dal registro delle imprese della società di persone a determinare l'estinzione dell'ente, l'effetto costitutivo dell'estinzione è prodotto esclusivamente dalla definizione dei rapporti patrimoniali.

La sentenza del Tribunale di Roma si pone in leggero contrasto con il recente orientamento della  Suprema Corte di Cassazione (Sent. 4062/2010).

Secondo la Suprema Corte, l'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004).


Con particolare riferimento alle società di persone, cui - secondo la Corte di Cassazione, la norma in oggetto è senz'altro applicabile per analogia, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può comunque affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c. 

In forza di tali norme si giunge ad una presunzione del venir meno delle loro capacità processuale e legittimazione, anche nel caso in cui perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti.

La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per le società di persone che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa.

Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma".

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