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domenica 3 luglio 2011

Riconosciuto il danno da perdita di chance al passante investito anche se non dispone di un impiego al momento del sinistro

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 14278/2011), il soggetto, nel caso di specie un passante, che a subito danni a seguito di sinistro stradale ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance anche se al momento del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Il danno alla persona, infatti, secondo la Giurisprudenza di Legittimità, deve essere risarcito in maniera integrale con la conseguenza che all'infortunato deve essere riconosciuto il danno da da perdita di chance per riduzione della capacità lavorativa anche in assenza di un'attuale impiego.

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