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domenica 3 luglio 2011

La Corte di Giustizia Europea legittima il monopolio pubblico in materia di gioco d'azzardo, ma solo se effettivamente giustificato dalla prevenzione di dipendenza da gioco e dalla lotta al crimine

Secondo la Corte di Giustizia Europea (Corte giustizia Unione Europea Sez. VIII, 30/06/2011, n. 212), lo Stato membro, che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi di azzardo, può legittimamente concedere i diritti esclusivi di esercizio della relativa attività ad un organismo unico, assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche.

Lo Stato membro tuttavia deve essere in grado di controllare i rischi connessi al gioco d'azzardo, in particolar modo impegnandosi attivamente nella prevenzione di eccessi da parte dei consociati e controllando che i cittadini non sperperimo le proprie ricchezze nel gioco.

Lo Stato membro, nel momento in cui sceglie di regolamentare il settore del giuoco e delle scommesse adottando un regime di monopolio, deve attivarsi nella lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace.

Sotto un diverso profilo, per perseguire in modo efficace la lotta alla criminalità, la legislazione nazionale - che instaura un monopolio in materia di giochi di azzardo - deve necessariamente fondarsi sul riconoscimento che le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dagli stessi costituiscono un problema nel territorio dello Stato, cui può essere posto rimedio con un'attenta regolamentazione delle attività autorizzate.

Per perseguire tali obiettivi, lo Stato membro può anche procedere ad una limitazione e controlllo della pubblicità/attività commerciale che deve essere strettamente limitata e finalizzata esclusivamente a canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate. 

Dalla decisione dei Giudici Comunitari sembra potersi concludere che nel caso in cui la legislazione nazionale non sia effettivamente votata al perseguimento dei propri fini ultimi (prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo e lotta alla criminalità) il regime di monopolio è illegittimo.
La Sentenza in esame inoltre potrebbe essere anche inquadrata nell'ambito della tutela dei diritti umani.

Infatti, non si può escludere che qualora lo Stato membro il quale decida per un regime di monopolio nella regolamenetazione del gioco e delle scommesse anche al fine di prevenire i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo, ed il quale emani nei fatti una legislazione che non persegua con efficacia la lotta alla dipendenza dal gioco d'azzardo, sia responsabile nei confronti dei cittadini.

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