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martedì 14 aprile 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений

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Адвокат Ренато Музелла специализируется в процедурах признания и исполнения решений иностранных судов, в том числе третейских.

Говоря о получении признания решения иностранного третейского суда в Италии, следует упомянуть статьи 839 и 840 Гражданского процессуального кодекса Италии, в соответствии с которыми была включена в итальянское законодательство Нью-Йоркская конвенция 1958 года («Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»).

Статьи 839 и 840 Гражданского процессуального кодекса Италии содержат процессуальный порядок придания силы исполнительного документа решениям не итальянских судов (то есть полученным в результате арбитражного разбирательства за пределами Италии), предусматривающий признание решения по постановлению председателя апелляционного суда, которое может быть обжаловано в течение 30 дней после уведомления.

Лицо, желающее исполнить решение иностранного третейского суда в Итальянской Республике, должно заявить ходатайство о признании решения иностранного третейского суда на имя председателя апелляционного суда.

Необходимыми документами являются апостилированное подлинное решение иностранного третейского суда, а также заверенная копия или оригинал арбитражного соглашения,  с заверенным переводом на итальянский язык.

На первом этапе председатель апелляционного суда  после получения благоприятного заключения генерального прокурора, установив формальное соблюдение порядка иностранного третейского суда, постановляет о придании решению законной силы на территории Итальянской республики.

По итальянскому законодательству невозможно получить признание или исполнение решения иностранного суда в случае, если апелляционный суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с итальянским законодательством или когда в решении содержатся положения, противоречащие публичному порядку.

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venerdì 10 aprile 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Coronavirus e diritto penale - si cambia ancora: le nuove sanzioni per chi non rispetta le regole della quarantena


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Nuove sanzioni per chi non rispetta le misure assunte per contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dall’emergenza coronavirus.

Innanzi tutto, il Governo deve aver capito che la precedente normativa rischiava di intasare le procure con forse centinaia di migliaia di cause bagatellari per la violazione dell'art. 650 c.p. e quindi, sempre con la discutibile formula del decreto ministeriale, ha depenalizzato la semplice trasgressione delle norme consistente nell'uscire senza ragione valida.

Quindi chi verrà sorpreso a girovagare senza una ragione valida, dovrà pagare una sanzione amministrativa, ovvero una multa che va dai 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni.

Se si viene colti nell’ambito di una violazione alle norme alla guida di un veicolo, la multa è aumentata di un terzo.

A dimostrazione della correttezza della nostra precedente analisi, il decreto presidenziale vale un po' da remainder, in quanto ricorda (non c'è alcuna creazione di nuove norme) chiaramente ai cittadini che la violazione della quarantena integra il reato di epidemia colposa o dolosa.

La depenalizzazione introdotta con il nuovo DPCM si estende alle precedenti violazioni, in relazione alle quali veniva contestato l'art. 650 c.p. nel quadro del favor rei.

Per chi è stato multato in base al Dpcm 11 marzo per non aver rispettato i divieti, decadono le accuse di reato e la multa da 206 euro si riduce a 200 euro : viene previsto che si applichi la nuova sanzione (400 euro), ridotta della metà. C'è da dire che chi ha reso false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci rimarrà indagato ed eventualmente sarà processato per tali reati.

Ma il nuovo quadro normativo non esclude a priori il rischio che chi viola l'obbligo di stare a casa si trovi coinvolto in processo penale.

L’articolo 260 Testo Unico della Sanità dispone che chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.

In questo contesto, appare rivestire carattere di specialità la norma di cui all’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede un’ulteriore fattispecie contravvenzionale: “Inosservanza dell’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”.

Tuttora in vigore, questa disposizione sanziona la condotta in modo più rigoroso rispetto all’articolo 650 del codice penale; la sanzione penale infatti non è alternativamente quella dell’arresto o dell’ammenda, ma cumulativamente di entrambi.

La contestazione di questo reato appare ad oggi l’orientamento più seguito da diverse Procure della Repubblica nel caso di inottemperanza alle misure restrittive anticontagio.


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MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Gli assegni e le cambiali al tempo del coronavirus - sospeso l'incasso

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Con il Decreto Liquidità è stata disposta la sospensione delle cambiali e degli altri titoli di credito (invero già decisa dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 limitatamente però alle c.d. zone rosse allora indicate).

Oggi, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Liquidità, la sospensione riguarda tutti i titoli di credito emessi sull'intero territorio nazionale della Repubblica Italiana e durerà fino al 30/4/2020.

La sospensione riguarda i “vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva” (ivi inclusi gli assegni bancari o postali) emessi prima dell'8/4/2020 e con scadenza intercorrente tra il 1 marzo ed il 30 aprile 2020 (la sospensione, peraltro, opera a favore anche dei debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che quest’ultimi non vi rinuncino espressamente).

Di conseguenza, il debitore, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, beneficerà di una proroga della scadenza fino al 30 aprile p.v. per la data del pagamento della cambiale o dell’altro titolo di credito in scadenza sino al 30 aprile a condizione che il titolo sia stato emesso prima dell'8/4/2020.

Più specificatamente la sospensione interessa:

-i termini di presentazione al pagamento della cambiale o del titolo di credito (con la specifica, valevole solo per gli assegni bancari o postali, che il creditore potrà comunque presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, dovendo, tuttavia, in caso di mancata copertura dei fondi, attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore);

-i termini per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti, previsti per tutti i titoli di credito (nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente sia stato già pubblicato dalla Camera di Commercio nel periodo 9 marzo - 8 aprile dovrà essere dalla stessa cancellato);

-i termini per trasmettere il protesto o le constatazioni equivalenti alla Camera di Commercio al fine di consentire a quest’ultima la pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti”;

-i termini per la trasmissione dell’esito negativo al Prefetto nei casi di levata del protesto, constatazione equivalente o di assegno scoperto (Legge 386/90, art. 8 bis);

-i termini per la comunicazione di iscrizione, e per la successiva iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”, adempimenti previsti per il mancato pagamento degli assegni bancari (Legge 386/90, art. 9 bis e 9);

-i termini per il pagamento tardivo che normalmente consentono di esonerare il debitore dalla soggezione alle sanzioni amministrative previste per il mancato pagamento degli assegni.

A tale misura si aggiunga poi che l’art. 12 dello stesso Decreto Liquidità, in materia di sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, ha integrato le disposizioni già previste sul punto dal Decreto Cura Italia estendendo la misura alle ditte individuali e agli artigiani con specifico riferimento ai mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dal data del 8 aprile 2020.

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giovedì 2 aprile 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: I pagamenti al tempo del coronavirus - abbonamenti e canoni

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Sono subissato in questo periodo di messaggi da parte di clienti, che, a causa delle chiusure forzate dettate dal coronavirus, si trovano in difficoltà da un lato come creditori e dall'altro come debitori. Per un creditore è difficile ottenere pagamenti mentre i debitori si trovano in seria difficoltà comunque per la medesima ragione, il covid-19.

Qui vorrei soffermarmi su quelli che forse sono i temi più caldi in auge oggi, ovvero cosa fare con abbonamenti e canoni di locazione.

Dopotutto, almeno stando a quello che mi confidano i clienti, su internet spopolano guide e moduli per chiedere il rimborso alla palestra, al centro benessere, all'asilo e chi più ne ha più ne metta.

Premetto che è un momento difficile per tutti; da un lato, i clienti si trovano ad aver pagato un servizio, che però, secondo il loro punto di vista, non possono usare e, dall'altro lato, il periodo è difficile anche per le aziende, che hanno pianificato le proprie strutture aziendali ed i propri costi in funzione dei guadagni complessivi annui.

In questi casi, la soluzione proposta dalla legge italiana è una soluzione tutto sommato corretta e la risposta dell'ordinamento cambierà in base alla durata delle misure di contenimento.

Sicuramente, in molti casi non è lecito chiedere il rimborso nel caso in cui questo lockdown duri per un tempo limitato. 

La pretesa di chiedere subito i rimborsi si basa forse su un equivoco di fondo, frutto di questo mondo "a rate".

Infatti, i venditori di merci e servizi, al fine di spingere i consumi, nel loro ovvio interesse, sono soliti dividere in rate mensili il prezzo di prestazioni unitarie.

Si ricorre alla vendita a rate, spesso tramite finanziamenti, sia per la vendita di prodotti che di servizi.

Tendenzialmente, nella prestazione di servizi, il prestatore  non ha bisogno di ricorrere a finanziare il cliente, potendo semplicemente dividere in rate mensili il pagamento del corrispettivo annuo.

In realtà, la prestazione è unitaria ed è proprio l'unitarietà della prestazione il discrimine tra il diritto al rimborso già solo in caso di una sospensione limitata del servizio e l'assenza di tale diritto. 

Se sottoscrivo un contratto annuale con un asilo privato o una palestra, che il pagamento sia mensile e non annuale, in parole povere, è un problema del cliente, il quale evidentemente ha preferito non pagare prima l'intero saldo. 

In questi casi, trova applicazione l'art. 1256 cod. civ., ai sensi del quale l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. 

Però, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. 

Invece, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Quindi, la norma è chiara. In caso di impossibilità temporanea il debitore non è responsabile del ritardo e potrà adempiere successivamente, salvo il caso in cui la prestazione divenga impossibile o il creditore non abbia più interesse a proseguirla.

In questo caso, un recupero ex post, ad emergenza finita, da parte del prestatore di servizi sarebbe sufficiente a risolvere qualsivoglia problematica. 

Ad esempio, il prolungamento di due mesi dell'abbonamento della palestra o di sky sport potrebbe essere sufficiente.

Sarebbe una soluzione equa, perchè il prestatore di servizi non dovrebbe dissanguarsi oggi, che non percepisce entrate (i nuovi abbonamenti ad esempio sono fermi), restituendo importi, pur dovendo continuare a mantenere funzionante la struttura, per essere pronti a ripartire non appena i divieti saranno revocati.

Ovviamente diverso sarebbe il caso in cui il c.d. lockdown si protraesse per mesi, nel qual caso opererebbe il diverso istituto dell'impossibilità della prestazione per causa di forza maggiore ed interverrebbero le norme di cui agli artt. 1463 c.c. e seguenti.

Il debitore (il prestatore di servizi) non sarebbe responsabile per l'inadempimento ed i conseguenti, eventuali danni da inadempimento, ma comunque il contratto potrebbe essere validamente risolto per cause di forza maggiore.

Veniamo ora ai canoni di locazione; sul canone di locazione non vi è molto spazio lasciato all'interpretazione nè di manovra. 

La locazione è un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere ad un'altra una cosa, per un determinato periodo di tempo. 

La locazione pure non è un contratto mensile, ma pluriennale. 

Anche in questo caso, la suddivisione in rate dei canoni è meramente convenzionale.

Se la Vostra attività è chiusa a causa del covid-19 o non potete godere dell'immobile commerciale locato per le limitazioni dovute al coronavirus, purtroppo, a mio avviso, in mancanza di specifiche norme, non è possibile ex lege sospendere il pagamento dei canoni.

Infatti, la causa del contratto di locazione è la messa a disposizione dell'immobile ai fini del godimento; quindi, il proprietario mantiene il diritto a percepire i canoni anche perchè comunque i locali sono nella Vostra disponibilità. 

Nei locali vi sono mobili, suppellettili, strumenti, etc. e le chiavi sono in vostro possesso.

Sarebbe illegittimo pretendere di sospendere il pagamento, mantenendo i locali nella vostra disponibilità.

Il locatore dovrebbe avere la possibilità di riprendersi i locali e tentare di trovare un nuovo conduttore.

Chiaramente, a questo punto possono subentrare altri meccanismi a tutela del conduttore.

Questi potrebbe essere legittimato a risolvere il contratto, senza danni e penali, per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Ho letto alcuni articoli che richiamano improbabili norme di legge a tutela del mancato pagamento dei canoni di locazione. Non mi sembrano condivisibili.

A mio avviso, siccome le parti devono eseguire il contratto con correttezza e buona fede, si potrebbe negoziare con il proprietario una sospensione del canone, una suddivisione in rate ulteriori del canone medesimo o una riduzione del canone per il periodo emergenziale. In caso contrario, ricorrere alla risoluzione del contratto o recesso per giusta causa.

Di fronte a noi abbiamo una crisi di portata devastante, che deve essere affrontata usando il buon senso da entrambe le parti.

Difficilmente un immobile, oggi come oggi, può essere locato nuovamente con facilità, soprattutto se si parla di immobili commerciali, quali negozi, bar o ristoranti, che potrebbero essere i settori più colpiti dalla crisi. 

Infatti, quand'anche la pandemia in corso dovesse ridursi, in ogni caso, fino all'estinzione del virus o al vaccino, le misure di distanziamento sociale colpiranno duramente il settore della ristorazione, del divertimento, del turismo ed anche delle vendite al dettaglio; queste ultime, poi, sono oggi quasi totalmente soppiantate dallo shopping online.

Del pari lo smartworking potrebbe ridimensionare l'appetibilità degli immobili ad uso ufficio.

Non si tratta di considerazioni campate per aria, ma di argomentazioni da mettere sul tavolo nella negoziazione con un proprietario. 

Ridurre un canone o sospenderlo, ma avere la sicurezza di un conduttore serio, può essere più vantaggioso che correre il rischio di trovarsi l'immobile sfitto per mesi.

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mercoledì 18 marzo 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Il Covid-19 - Dopo l'emergenza sanitaria, una emergenza giudiziaria!

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La pandemia di Coronavirus Covid-19 in atto si sta negativamente riverberando sulle libertà costituzionali, che sono il frutto di conquiste relativamente recenti, raggiunte dopo secoli di lotte.

Ovviamente, essendo connesse a situazioni emergenziali, che, si spera, supereremo in breve, queste misure "liberticide", che davvero travolgono tanti diritti fondamentali (incidono, ad esempio, su libertà di movimento e libertà di autodeterminazione fino ad arrivare alla limitazione della libertà di manifestazione, di espressione e di pensiero), potranno essere considerate legittime solo se saranno molto limitate nel tempo, posto altresì che, essendo state tutte definite per decreto (con tutti i dubbi di costituzionalità del caso), dovranno essere ratificate dal Parlamento. 

In ogni caso, non è mio obiettivo, per lo meno, non in questa sede, dissertare della legittimità costituzionale o meno di questi provvedimenti, ma semplicemente di farvi comprendere cosa potete fare o meno in questi giorni straordinari, in cui è compito di tutti noi fare la nostra parte, per fare in modo che questa emergenza rientri il prima possibile.

Innanzitutto, mentre in un primo momento si parlava di guidelines, ovvero di comportamenti suggeriti per limitare la diffusione del Covid-19, ora vi è l'obbligo di non uscire e di rimanere a casa, salvo che vi sia una effettiva e reale necessità di sposarsi dettata da:
-motivi di lavoro;
-ragioni di salute;
-ragioni di necessità.

Sui motivi di lavoro, si faccia bene attenzione, il cittadino è giustificato a muoversi se è "costretto" a recarsi al lavoro, qualora rientri in una di quelle categorie essenziali e/o che non può ricorrere al c.d. smart working. 

Il Governo ha stretto un accordo con i sindacati, per garantire che il Paese non si fermi.

A prescindere dalla ragione, chi esce deve portarsi dietro l'ormai celeberrima auto-dichiarazione, che deve riportare circostanze veritiere.

Suvvia, riportare circostanze false, oltre che vanificare il sacrificio di milioni di persone e di miliardi di euro (l'economia ferma costa), è anche stupido, perchè siamo nel 2020 e le forze di polizia delegate al controllo possono (e devono) fare delle verifiche (che a questo punto presentano il vero e proprio carattere di atti di indagine). 

Vi risparmio i tecnicismi - quelli interessano a noi giuristi, ma la violazione dell'obbligo di restare a casa comporta l'apertura di un procedimento penale per reati gravi.

Ovviamente, un processo penale non si conclude automaticamente con una condanna, ma è bene che sappiate cosa vi potrebbe accadere se decidete di uscire di casa al di fuori delle necessità previste.

Partiamo con il dire che al cittadino, già per il solo fatto di essere uscito in assenza di una ragione tipica, verrà contestato quanto meno il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità (art. 650 c.p.). 

Trattasi di un reato minore, c.d. bagatellare, che però comporta l'automatica applicazione di una pena (€ 206,00 di multa o l'arresto fino a tre mesi), mediante emissione di decreto penale di condanna; chiaramente, a condizione, che venga accertato che siete usciti di casa senza una necessità reale.

Ma questo, nella maggioranza dei casi, è solo l'inizio, perchè la decisione di uscire di casa senza una motivazione valida nella prassi si accompagna spesso a false dichiarazioni, il che comporterà l'avvio di un procedimento per altri reati più gravi.

Nel caso di specie, si potrebbero teoricamente ipotizzare due reati per chi riferisce il falso agli agenti di Polizia nell’auto-dichiarazione, ovvero la falsità ideologica commessa in atto pubblico (reclusione sino a due anni oltre ad una sanzione pecuniaria) e la falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull'identità o qualità personali (reclusione sino a sei anni oltre alla sanzione pecuniaria).

Ora, i reati, secondo il principio di legalità, devono riferirsi a situazioni tipizzate dalle norme di Legge.

L'art. 483 c.p. punisce le attestazioni false a pubblico ufficiale in un atto pubblico e la dichiarazione predisposta dal Governo non è un atto pubblico ai sensi di Legge, ma un'auto-certificazione.

Anche la violazione dell'art. 495 c.p. non sembra essere integrata dalla eventuale dichiarazione mendace, in quanto il delitto previsto da tale norme viene integrato solo dalle false attestazioni relative ad identità, stato o qualità della persona.

Veniamo quindi al punto più delicato: con l'emanazione del Decreto Cura Italia, il Legislatore ha aumentato la dose di rischio connessa alle uscite, giustificate o meno che siano. 

Infatti, merita grande attenzione l'introduzione il 16/3/2020 della auto-dichiarazione circa il buono stato di salute. 

Diciamo che sin dalle prime misure di contenimento del Covid-19, il Governo aveva disposto che chi esce non deve presentare sintomi di malattia riconducibile al Covid-19 (ovvero normali sintomi influenzali - art. 1 comma I lett. b del decreto 8/3/2020) e, ovviamente, non deve essere in quarantena. 

Dal 16/3/2020 è altresì richiesto al cittadino di dichiarare di non essere affetto da Covid-19.

L’interessato, infatti, deve dichiarare e sottoscrivere "di non essere sottoposto alla misura della quarantena" e deve inoltre asserire "di non essere risultato positivo al virus Covid-19".

Questa è la parte più delicata, perchè, innanzitutto, in questo caso potrebbe esservi l'applicazione dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle qualità personali) ed altresì l'applicazione delle norme a tutela dell'integrità della salute pubblica e della persona.

Prima di vedere tali norme, però, è bene premettere due cose:
-come noto, il Covid-19 è un virus che spesso si presenta in modo asintomatico o con sintomi lievi.
-vi potrebbero essere migliaia di persone con sintomi rilevanti, che le autorità, pur non inserendole nel calcolo dei sicuri positivi, non testandole, tuttavia considerano come affette da Covid-19.

Ora, ricordato che i sintomatici o paucosintomatici (chi ha 37,5 di febbre, ad esempio) DEVONO comunque rimanere a casa per espressa previsione normativa (art. 1 comma I lett. b del decreto 8/3/2020), il caso che ci interessa è quello del cittadino che sia sintomatico, ma non ufficialmente Covid-19 positivo (in assenza del famoso "tampone") e dei suoi conviventi.

Insomma, è giusto chiedersi se e cosa rischino queste persone, non ufficialmente positive al Covid-19, ma consapevoli di aver probabilmente avuto il Covid-19, qualora, anziché starsene a casa, se ne vadano in giro, mettendo a rischio i propri contatti e la salute pubblica.

L'obiettivo dei decreti legge emanati in questo periodo dal Governo è evitare la circolazione di possibili soggetti infetti che possano protrarre lo stato di emergenza.

Oggi, il SSN non è in grado di diagnosticare tutti i casi di Covid-19 e di adottare i conseguenti provvedimenti ufficiali di quarantena mirati. 

La mia impressione è che, per ovviare a questa mancanza, il Governo, con la auto-certificazione dello stato di salute, stia chiedendo ai cittadini di assumersi di fronte alla Legge la responsabilità delle proprie azioni, ricollegando ai comportamenti dei singoli cittadini conseguenze gravissime, che vanno ben oltre l'art. 650 c.p. o gli altri improbabili reati sopra esaminati.

Formalmente il decreto chiede semplicemente di auto-dichiarare "di non essere sottoposto alla misura della quarantena" e "di non essere risultato positivo al virus Covid-19".

Queste sono condizioni necessarie per poter uscire di casa.

Apparentemente tutto tranquillo, visto che, ad un'analisi superficiale, la norma sembrerebbe riferirsi solo a chi abbia fatto il test e sia risultato positivo ed abbia positivamente terminato il periodo di quarantena.

Eppure, guardando le varie disposizioni normative e prassi vigenti, a me qualche dubbio viene.

In primo luogo, sembra che chi sia risultato Covid-19 positivo non debba poter proprio uscire di casa. 

Diversamente non mi è chiaro perchè ci venga chiesto di attestare che non siamo risultati positivi al tampone.

In secondo luogo, è pacifico che oggi il concetto di "quarantena" sia, per usare un eufemismo, quanto meno un po' confuso.

Ricordiamo che il Ministero della Salute ha disposto l'obbligo di quarantena per i malati di Covid-19 e per i contatti stretti con un caso risultato positivo. 

In questo momento, con la malattia in rapida diffusione ed un sistema sanitario sotto forte stress, non vi è la possibilità di fare controlli su tutta la catena dei contatti di un contagiato.

Pare (questo non lo so, perchè non è il mio campo) che i famosi tamponi adesso vengano fatti esclusivamente a chi arrivi in ospedale, perchè presenta sintomi gravi (come, del resto, da sempre fatto in altri paesi come Germania e Francia). 

Eppure, secondo la stampa, le città sarebbero piene di soggetti malati, con sintomi Covid-19 compatibili, sotto il monitoraggio dei medici di famiglia, che non possono fare visite domiciliari nè tamponi.

Diverse ATS (le vecchie USL) hanno dato ai medici di famiglia (fonte il "Corriere Della Sera" e "SkyTg24") indicazioni chiare: "se avete pazienti con sintomi da Covid-19, trattateli come tali, considerateli positivi, monitorateli, stiano isolati come da Legge, ma segnalate solo se hanno avuto con certezza contatti con un contagiato".

Prendiamo, ad esempio, il caso in cui Tizio sia stato ammalato per giorni, con sintomi compatibili con quelli da Covid-19, ma poi sia guarito da solo.

Tizio, per Legge (almeno stando alle indicazioni delle ATS di cui parlano i giornali), dovrebbe rimanere in quarantena, in quanto, secondo tali disposizioni delle ATS, il suo caso è stato trattato come positività da Covid-19, pur in mancanza di tampone. 

Del pari, i suoi contatti stretti o quanto meno le persone con lui conviventi, dovrebbero stare in quarantena.

Però Tizio, da quando sta bene e sua moglie Caia, da sempre, escono, portandosi dietro la suddetta auto-certificazione, ove ovviamente dichiarano di non essere risultati positivi al Covid e di non trovarsi in quarantena.

Al di là dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione circa identità, stato e qualità propri al Pubblico Ufficiale), nel caso in cui si verifichi un contagio per Covid-19 riconducibile a Tizio o Caia, è giusto chiedersi se possano o meno venire in rilievo i reati contro la persona e la salute pubblica.

Mi riferisco ai delitti di lesioni colpose, ma a mio avviso anche dolose, che in caso di morte possono trasformarsi nel reato di omicidio anche doloso e dei reati di epidemia colposa o dolosa.

Parliamo di reati puniti anche con l'ergastolo (omicidio ed epidemia volontari) o, comunque, con pene severissime anche nella forma del reato colposo.

A mio avviso, i medesimi reati possono essere contestati anche in forma dolosa, per il semplice motivo che chi va in giro, anche solo sospettando di potere essere infetto, perchè magari ha avuto una malattia o convive o è stato a contatto con persone ufficialmente infettate o anche solo potenzialmente e verosimilmente infette (ovvero i sintomatici lievi o gravi, ma non ospedalizzati, che ormai il sistema tratta come Covid-19), viene messo di fronte ad una fortissima assunzione di responsabilità.

Chi esce e se ne va in giro, perchè dichiara di essere "Covid-19 free" e di non essere in quarantena (anche solo volontaria), si assume il rischio di infettare gli altri e di contribuire alla propagazione e continuazione nel tempo della pandemia.

Ritorniamo, infatti, ai nostri Tizio e Caia e vediamo cosa potrebbe succedere in concreto: Tizio, come detto, per giorni ha avuto febbre alta e difficoltà a respirare; ha contattato il medico di famiglia, che gli ha suggerito la cura e lo ha tenuto sotto monitoraggio; Tizio ha sempre vissuto con Caia, che non ha sviluppato sintomi (o ha sviluppato sintomi lievi, cambia poco) ed è andata in giro con la sua auto-dichiarazione, come se nulla fosse. 

Mettiamo il caso in cui Caia nel suo girovagare sia andata a trovare Sempronio. Sempronio, nel momento in cui ha visto Caia, era ormai isolato da 20 giorni e stava benissimo. 

Dopo alcuni giorni dall'incontro con Caia, l'unico contatto con il mondo esterno avuto, Sempronio ha sviluppato una forma grave della malattia da Covid-19.

Sempronio, alle autorità, ha segnalato come unico contatto Caia, che, risultata positiva al tampone, a sua volta ha indicato i suoi ultimi contatti, tra i quali risultano altri positivi. A questo punto viene sottoposto a tampone anche Tizio, che risulta positivo.

Ebbene, Caia avrebbe dovuto rimanere in casa, perchè soggetto a rischio ed in questo caso le conseguenze potrebbero essere gravissime. 

Caia infatti ha sicuramente infettato Sempronio e verosimilmente altri soggetti.

Se Sempronio e gli altri contagiati sopravviveranno, Caia potrebbe rispondere del reato di lesioni (gravi o gravissime), ma se uno di essi dovesse morire, Caia risponderebbe di omicidio. 

Inoltre, Caia ha contribuito a tenere viva una malattia che è pandemica e quindi potrebbe rispondere per il reato di epidemia. 

Venendo all'elemento psicologico, commettere un'azione delittuosa, accettando il rischio che da quella azione possa derivare un danno, comporta l'applicazione della forma dolosa del reato e non di quella colposa, evidenziato comunque che provocare lesioni, epidemie o la morte di persone in modo colposo, comporta pene gravi.

Quindi, pensateci bene prima di andare in giro, pur essendo consapevoli di essere soggetti a rischio.

In ogni caso #iorestoacasa.

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martedì 3 marzo 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Un duro colpo alla separazione patrimoniale nella Srl: più responsabilità per gli amministratori

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Con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si è proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa italiana. 

Gli effetti di questo decreto non sono noti a tutti perchè sono stati scaglionati nel tempo forse proprio per tentare di diluire agli occhi dell'opinione pubblica i danni di questo decreto che rischia di mettere in crisi l’impresa e la libertà di iniziativa economica.

Più che un sistema di misure per salvare le imprese in difficoltà, questa riforma serve ad accrescere le difficoltà, fino a portare a morte inevitabile le imprese in crisi.

In particolare, a destare preoccupazione è il VI comma dell’articolo 2476 cod. civ., aggiunto dall’articolo 378 del Codice della crisi d’impresa: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».
Di fatto si tratta della cancellazione della separazione patrimoniale perfetta tra l'amministratore di S.r.l. e il patrimonio sociale, posto che i creditori particolari della società potranno proporre azione direttamente contro gli amministratori, che spesso sono anche i soci dell'impresa. In ogni caso, oggi fare l'amministratore di S.r.l. sarà ancora più pericoloso, aumentando le responsabilità.
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domenica 1 dicembre 2019

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: L'Avv. Renato Musella riscrive l'interruzione del nesso causale nel concorso esterno di cause - Tribunale Penale di Sondrio: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/18/sondrio-scontro-tra-camion-e-treno-due-morti-sulla-statale/503820/

Spesso, a seguito di morte o lesioni nell'ambito di incidenti stradali, le procure della repubblica, soprattutto oggi a seguito dell'introduzione dei reati di lesioni stradali e omicidio stradale, tendono ad estendere eccessivamente il numero dei soggetti considerati penalmente responsabili, processando soggetti la cui responsabilità dovrebbe essere pacificamente esclusa.
Ciò avviene in ragione di una non corretta e zelante applicazione dell'art. 41 c.p.
Ai sensi di tale norma, il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento​. 
Si pensi al caso di un incidente banale, dal quale tutti i soggetti coinvolti escano illesi o lievemente feriti.
Successivamente, tuttavia, succede un qualcosa di nuovo, che muta radicalmente lo scenario e quello che sembrava un normale tamponamento diventa uno scenario totalmente diverso, in cui vi sono morti e feriti.
Si pensi al caso in cui a seguito di un sinistro, i soggetti coinvolti si fermino sulla corsia di emergenza per le constatazioni amichevoli, ma all'improvviso sopraggiunga un camion che investa le persone presenti cagionando morte e lesioni. Oppure si pensi al caso in cui una persona leggermente ferita a seguito di un incidente poi muoia in ospedale. 
Sono casi effettivamente capitati all'Avv. Renato Musella e dallo stesso vinti.
Secondo chi scrive, infatti, si devono tenere separati i diversi scenari intervenuti e vedere se con la causazione del sinistro è possibile considerare concluso il primo scenario e considerare esaurite tutte le eventuali responsabilità dell'imputato. 
Ciò è possibile se dalla presunta violazione della norma cautelare del Codice della Strada posta in essere dunque non sia derivato né l'evento morte né l'evento lesioni. O derivino solo lesioni lievi. Si devono poi analizzare gli scenari successivi e vedere se chi ha causato il sinistro iniziale o meglio se il sinistro iniziale mantenga un ruolo attivo anche anche per gli scenari successivi.
L'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento posto in essere nel primo scenario e l'evento dannoso avvenuto in uno scenario successivo.
Le procure tendono a non separare gli scenari ed a considerare un unico scenario, ritenuto un Unicum indissolubile.
Tale unicum tuttavia deve essere sempre provato e non semplicemente presupposto e si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o, come nel caso di specie, è stato comunque determinato da una causa diversa e fra un istante vedremo perché e quali sono state le cause diverse.
Come noto, il principio della condicio sine qua ritenuto applicabile dall'accusa nella fattispecie che ci occupa, ovvero il principio secondo cui qualunque comportamento che ha influito sul verificarsi dell'evento ne costituisce causa indipendentemente dal concorso di altre circostanze è temperato dalla previsione del secondo comma dell'art. 41 c.p. a norma del quale le causa sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Tutto ciò si iscrive nell'assodato indirizzo giurisprudenziale che ritiene integrato il nesso di causalità ex artt. 40 e 41 del c.p. nell'omicidio colposo solo quando la causa principale dell'evento morte sia da ravvisarsi nel comportamento negligente o imprudente del soggetto agente. 
Del resto, sarebbe stato assolutamente iniquo punire chi abbia fornito soltanto uno spunto ad una libera e consapevole auto-esposizione della vittima al pericolo. 
Esiste un principio di auto-responsabilità che impedisce l'imputazione dell'evento a chi con l'evento centra solo superficialmente. 
Il Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui non sussiste il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale se la condotta della persona offesa si presente del tutto eccezionale ed imprevedibile indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento. E' quindi evidente che per giurisprudenza costante l'indagine circa la sussistenza del nesso eziologico deve avere mira il rapporto fra varie cause al fine di accertare se quelle prossime siano fattori eccezionali, imprevedibili ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero ne costituiscano solo lo sviluppo naturale.
Ancora la giurisprudenza dominante ha precisato che in tema di rapporto di causalità la causa da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che non soltanto appartiene ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere con la condotta dell'agente ma anche quella che pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'agente opera per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento sicchè la condotta dell'agente pur costituendo un precedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta assume rispetto all'evento stesso non un ruolo di fattore causale ma di semplice occasione.
Nei casi affrontati dall'Avv. Renato Musella i Tribunali (Milano,Sondrio e Brescia) facevano proprie le difese ed assolvevano gli imputati.

lunedì 9 settembre 2019

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: è competente il giudice italiano nelle cause di trasferimento immobiliare

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In assenza di scelta delle parti in ordine alla legge regolatrice del rapporto, costituisce dovere del giudice individuare ex officio, pur in assenza di ogni prospettazione delle parti sul punto, la legge da applicare alla presente controversia, attesa la presenza di un elemento di estraneità all’ordinamento italiano: cittadinanza russa degli attori.
Ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Ai sensi dell’articolo, 4, commi 1 e 2, della predetta Convenzione di Roma, in mancanza di scelta dei contraenti in ordine alla legge regolatrice del contratto, “il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”; “si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenzaabituale”.
In applicazione delle citate disposizione di diritto internazionale privato, nel caso in cui la prestazione caratteristica del contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti è indubbiamente rappresentata dal trasferimento della proprietà del bene immobile compromesso in vendita e sito in Italia, da parte dei convenuti, residenti in Italia, la presente controversia è regolata dal diritto italiano.

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