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domenica 22 maggio 2011

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria alla persona fisica autrice della violazione è riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum

Secondo la Suprema Corte (Setn 10748/2011) in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dall’art. 195, comma 9, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti del responsabile della violazione, comporta che, anche quando l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

domenica 15 maggio 2011

Верховный Суд защищает законодательство относительно посредничества по недвижимости в ответ на жалобу в несоответствии с Законодательством ЕвропейскогоСоюза: в своем заключении Верховный Суд говорит,брокер,не зарегистрированный в юридическом списке или в Регистрационной палате CCIAA не имеет права получать полномочия на осуществлении своей деятельности.

В соответствии с постановлением Верховнго Суда (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205) законодательство относительно посредничества по недвижимому имуществу, что только брокер,зарегистрированный в специальном юридическом списке или в Регистрационной Палате - CCIAA может получить полномочия на осуществление своей деятельности , не находится в конфликте с Законодательством Европейского Союза.

Хотя юридический список был удален Итальянским Правительством в осуществлении постановления 126/2006,закон,при условии,что брокеры зарегистрированные в списке имеют право на свои полномочия,все еще в силе.

Фактически однако D.Lgs.n.59/2010,п.73 удалил вышеупомянутый список,не аннулировал правила,согласно которым брокеры должны сообщать деловые установления,включая сертификаты,которые доказывают,что брокеры имеют все квалификации,требуемые законом,чтобы быть представленными в Регистрационную Палату-CCIAA.

Из этого следует,что только брокеры,владеющие вышеупомянутыми требованиями,имеют право получать полномочия для их деятельности.

Кроме того,Верховный Суд исключает,что брокеры,не зарегистрированные в CCIAA или в юридическом списке могут утверждать,что их полномочия могли когда-либо проистекать из несправедливого обогащения,потому что сам закон исключает полномочия на осуществление деятельности незарегистрированного в CCIAA или юридическом списке брокера.

The Supreme Court defends the legislation on real estate mediation against complains of contrast with the European Union Law: in conclusion, Supreme Court says, the broker not registered in the legal roll or in the CCIAA Registration Ofiice don’t have the right to get the commission for his activity


Pursuant to Supreme Court (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205), the legislation on real estate mediation, providing that only the brokers registered in the special roll or care of Registration Office – CCIAA, have the right to get the commission, is not in conflict with the European Union law.

Although the legal roll has been deleted by Italian Government in enforcement of the Dir. 126/2006, the legislation that  provides that only the brokers registered in the special roll have the right to get the commission, is still in full effect.

In fact, nevertheless the D.Lgs. n. 59/2010, art. 73, deleted the roll as above mentioned, didn’t annul the rules which provides that the brokers must communicate the business setting up, with in attachment the certifications which prove that the broker owns all the qualifications required by the law, to be deposited care of the competent CCIAA – Registration Office.

It follows that, notwithstanding the cancellation of the roll, only the brokers in possession of the requirements as above mentioned have the right to get the commission for their activity.

Moreover, the Supreme Court rules out that the brokers non registered care of CCIAA or in the legal roll can claim that his commission could ever arise out of unjust enrichment, because the law itself excludes that the broker non registered in the CCIAA or in the legal roll doesn’t have the right to the commission.

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia ancorato ai criteri del recesso dal rapporto di lavoro subordinato

Secondo la Suprema Corte (9779/2011), con riferimento ai contratti d'agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, si può ricorrere in via analogica all'accezione di giusta causa in materia di contratti di lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

La Suprema Corte difende la normativa in tema di mediazione immobiliare dalle accuse di contrasto con il diritto comunitario: il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione non ha diritto alla provvigione e non può pretendere alcun compenso neppure ai sensi degli artt. 2033, 2034 e 2041 cod. civ.

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205), la normativa che riserva ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevede la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione, non contrasta con il diritto comunitario.

Infatti la normativa comunitaria in materia, che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo, non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto e che proprio per tale motivo si differenzia dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.

Il legislatore comunitario, in ogni caso, si è recentemente occupato della materia dei servizi nel mercato interno (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 123), dando occasione ad una nuova legislazione nazionale che ha soppresso il ruolo dei mediatori, ma la legislazione comunitaria comunque non intacca la conservazione degli effetti della normativa nazionale sulla retribuzione del mediatore non iscritto.
Infatti, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, che, in attuazione della normativa comunitaria (Dir. 2006/123/CE), ha soppresso il ruolo dei mediatori, non ha abrogato la normativa in materia di mediazione, disponendo che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio.

Ne consegue che l'art. 6, della L. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio". (Cass. 8 luglio 2010, n. 16147).

La Suprema Corte esclude che il mediatore non iscritto alla CCIAA possa avere diritto ad un compenso attraverso l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., affermando il principio di diritto secondo cui il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che la stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.

Identico fondamento ha l'esclusione dell'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. 

 Infatti, pur essendo in astratto applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo alle restituzioni conseguenti alla nullità di contratti aventi ad oggetto un facere invece che un dare, l'obbligo di restituzione della provvigione stabilito dal legislatore nel caso in esame, impedisce il ricorso alla disposizione suddetta.

Al contrario, la disciplina dell'indebito oggettivo si basa sull'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale effettuata, mentre nel nostro caso il mancato compenso è voluto dal legislatore come "sanzione" per lo svolgimento di attività senza iscrizione all'albo.

Il Consiglio di stato definisce il dies ad quem per l'operatività del condono edilizio

Secondi i Supremi Giudici amministrativi (Cons. Stato Sez. IV, 09/05/2011, n. 2750) ai fini del condono edilizio, per le specifiche ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato, è sufficiente che il mutamento di destinazione d'uso medesimo esso venga funzionalmente completato entro il primo ottobre 1983, ove per completamento funzionale deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione.

giovedì 12 maggio 2011

Il mancato pagamento delle spese di condominio da parte di una società è sintomatico dello stato di insolvenza.

Il mancato pagamento delle spese di condominio da parte di una società è sintomatico dello stato di insolvenza.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale di Milano, contestualmente all'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art,. 642 c.p.c. e 63 disp. att. a seguito di mancato pagamento di spese condominiali, ha, sulla base del predetto presupposto, trasmesso ex officio gli atti alla procura della repubblica affinché valutii presupposti per l.a proposizione di istanza di fallimento ex art. 6 e 7 L.F.

Il danno non patrimoniale dovuto anche in caso di condotta illecita degli intermediari finanziari

Secondo la Giurisprudenza, il danno non patrimoniale risarcibile presuppone l'individuazione dei diritti la cui violazione origina il danno setsso, indagine che non può prescindere dalle previsioni legislative, anche con riferimento agli specifici diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso di investitori retail che abbiano subito un danno a seguito della condotta dell'intermediario, si profila un danno non potrimoniale che ancora la sua essenza ontologica nel diritto al risparmio ex art. 47 Cost che tutela il risparmio pubblico, attuato per assicurare l’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana, quali ad esempio la casa, e a soddisfare esigenze primarie quali innanzitutto il diritto alla salute.

Anzi, sulla base di tale presupposto, la Giurisprudenza conclude per l’inviolabilità del diritto al risparmio proprio in virtù della necessaria correlazione con gli artt. 2, 14 e 32 Cost. e per la risarcibilità conseguente all’accertamento della lesione dello stesso.

sabato 7 maggio 2011

Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, il diritto del padre di vedere il proprio figlio è un diritto inviolabile della persona umana - l'Italia condannata a risarcire i padri per la lungaggine dei processi e per la negazione di giustizia


Il caso deciso dalla Corte dei Diritti dell’Uomo è paradigmatico della condizione in cui si trovano molti padri che dopo la fine della relazione con la propria compagna, in caso di affidamento della prole a quest’ultima, perdono il proprio diritto di esercitare la propria patria potestà ed il legame affettivo con i propri figli.
Nella fattispecie in esame, con la sentenza di divorzio, il Tribunale stabilì che il padre avrebbe avuto il diritto di visitare il figlio ogni 15 giorni.
Dopo un iniziale periodo di serenità ed armonia, successivamente la madre, come avviene peraltro in molti casi, per vendetta verso l’ex marito, ha iniziato a mettere il figlio contro il padre e, quando possibile, cercava di ostacolarne il diritto di visita.
Il padre ha pertanto adito il Tribunale di merito per la tutela dei propri diritti, soprattutto quando divenne chiaro che il figlio, in forza del fenomeno dell’alienazione affettiva, aveva iniziato a mostrarsi manifestamente ostile contro il padre, come se avesse assorbito dalla madre l’odio ed il risentimento della stessa verso l’ex marito.
Ed infatti, sia la Corte dei Diritti dell’Uomo che il Tribunale territoriale riconobbero che la madre aveva usato messaggi subliminali sul figlio, del tipo “oggi devi vedere tuo padre”, nel quadro di una strategia, forse inconscia, finalizzata ad influenzare la sfera affettiva del figlio.
In particolare, il Tribunale ha considerato la madre responsabile di aver rovinato la relazione affettiva tra il bambino ed il padre ed ha ordinato ai servizi sociali di assicurare che il rapporto tra il padre ed il figlio non subisse le influenze materne, ma a quel punto era troppo tardi in quanto il piccolo non voleva più vedere il proprio padre.
Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, adita in ultima istanza dal padre ormai disperato, le autorità italiane, anche in considerazione della lungaggine dei processi in Italia, sono intervenute con estremo ritardo e peraltro con misure inefficaci a perseguire la protezione del bene giudirico meritevole di tutela, vale a dire il rapporto tra il padre ed il figlio e pertanto ha condannato l’Italia a risarcire al padre i danni non patrimoniali patiti.
Il principio giurisprudenziale affermato nella decisione in esame, sebbene riferito ad un caso relativo a genitori divorziati, può essere applicato in via analogica anche alle ipotesi di figli di coppie di fatto, che abbiano interrotto la convivenza more uxorio.
Con riferimento al rapporto tra i padri ed i figli nati in costanza di convivenza, la questione è ancora più delicata in quanto i Tribunali per i Minorenni, competente in materia, non sono in grado di assicurare decisioni adeguate in tempi brevi.
Basti pensare che chi scrive ha depositato un ricorso per l’affidamento di figlio minori in tenera età, in una fattispecie in cui la madre proibiva al padre di vedere i propri piccoli, ad ottobre 2010 ed il provvedimento di fissazione dell’udienza reca la data del 6/5/2011.
Risultato, il padre non vede i propri figli, dell’età di 2 anni ed 1 anno, da quasi un anno.
Naturalmente chi scrive ha tutta la preparazione necessaria per assicurare in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, la più adeguata difesa. Contatti: renatomusella@hotmail.com

Pursuant to the Human Rights Court, the right of the parents to live their relation with the sons is an inviolable human right.


After the divorce, the plaintiff’s son was entrusted to his mother and the Courth House stated that the father could visit the kid each 15 days.
Nevertheless, after a first period of armony, afterwards the mother, to revenge against the father, started denying him to see the son and to put him against the father.
The father lodged sue before the Court House first and then before the European Human Rights Court.
The kid in fact started to hate his father, soaking up from his mother the same hate she had toward his dad.
Both Italian and European Courts recognized that the mother had given him subliminal messages telling him things as such as “today you must see your dad”. The Human Right Court recognized it was a strategy, unconscious maybe, but getting straight away into the kid’s mind.
Although the decision of the Court House, the father couldn’t see his own son and his life was ruined.
The Court House, lodged again by the father shortly afterward, considered the mother responsible for interrupting the relation between the kid and his dad, and ordered to social services to assure the father to see the kid, but at that point the kid himself didn’t want to spend time anymore with his dad.
Pursuant to the Human Rights Court, in light of events, the Italian Court House and the social services in this case took their decisions with a big delay and adopted measures uneffective which didn’t protect the father’s rights and didn’t guarantee the plaintiff to exercise his right to see his own kid.
For this reason the European Human Rights Court charged Italy to indemnify the plaintiff with 15.000,00 of moral damages.

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