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giovedì 10 gennaio 2013

Un nuovo round nella saga della responsabilità personale del liquidatore per i debiti tributari della società cancellata dal registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 36 del Dpr 602/1973 il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese al termine della fase di liquidazione risponde in proprio quando non provvede al versamento dell'Ires per pagare crediti di ordine inferiore a quelli tributari o per assegnare beni ai soci senza aver soddisfatto tali crediti.

Il perché della responsabilità personale del liquidatore ce lo spiega l'art. 2495 cod. civ., come riformato nel 2003, il quale dispone che a seguito alla cancellazione, la società perde la soggettività giuridica e, pertanto ogni diritto e dovere, a prescindere dall'eventuale esistenza di rapporti non definiti.

La tutela dei terzi creditori è rimandata così nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Il Fisco, in questi casi, per recuperare i propri crediti naturalmente prova ad aggredire il patrimonio personale del liquidatore, trovando spesso conferma della correttezza di questo modus agendi con i seguenti limiti evidenziati dalla Suprema Corte da ultimo con la sentenza n. 11968/2012.

La Giurisprudenza ribadisce la responsabilità del liquidatore nei limiti sopra indicati, anche perché peraltro inqudrati positivamente dalla norma ex art. 36 TUIR, specificando che in primo luogo deve assolvere al relativo onere probatorio con un atto motivato ed in secondo luogo deve provare, se necessario, la certezza ed esigibilità dei crediti dei quali ne richiede il pagamento in via sussidiaria al liquidatore.

Il Fisco deve sempre dimostrare ed argomentare l'esistenza del debito tributario ed eventuali irregolarità, incogruenze e discrasie rilevate nel bilancio finale di liquidazione, eevidenziandone i profili di non corrispondenza al vero del bilancio finale di liquidazione (si veda anche la Cassazione 7676/2012).

Certo, esistono anche precedenti giurisprudenziali di merito che hanno imposto l'onere probatorio al contribuente, senza considerare la circolare emessa nell'ottobre del 2012 dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con la quale viene specificato che la responsabilità personale del liquidatore in ogni caso deve essere accertata con atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento emesso per la società di capitali.

In ogni caso, è sempre bene che il liquidatore presti attenzione alla tipologia dei debiti che nella propria attività va a saldare nonché alla corretta redazione del bilancio finale di liquidazione e della eventuale relazione a corredo, perché eventuali errori o mancanze sul punto possono costargli molto caro.

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