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Il Dipartimento di Diritto dell'immigrazione di Mk&Partners è riuscito ad affermare il principio per cui non vi sarebbe alcun automatismo nell'applicazione della norma di cui all'art. art. 4 comma 3 del decreto legislativo 286 e successive modifiche, in forza della quale non avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero condannato per uno dei reati ivi indicati (trattasi di solito di reati gravi, quali, a titolo esemplificativo, quelli legati al traffico o allo spaccio di droga ovvero allo sfruttamento della prostituzione).
Il Dipartimento di Diritto dell'immigrazione di Mk&Partners è riuscito ad affermare il principio per cui non vi sarebbe alcun automatismo nell'applicazione della norma di cui all'art. art. 4 comma 3 del decreto legislativo 286 e successive modifiche, in forza della quale non avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero condannato per uno dei reati ivi indicati (trattasi di solito di reati gravi, quali, a titolo esemplificativo, quelli legati al traffico o allo spaccio di droga ovvero allo sfruttamento della prostituzione).
Tuttavia, è altrettanto vero che, oggi, l’applicazione di
detta norma non è affatto “automatica”.
Al contrario l'automatismo illo tempore introdotto dal Legislatore deve essere interpretato alla luce dei principi espressi da alcune Sentenze della Corte di Giustizia Europea, secondo le quali è necessario verificare in concreto l'esistenza, in capo allo straniero, di un effettivo grado di pericolosità sociale e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.
Il tutto prima di procedere al suo
allontanamento dal territorio di uno Stato membro.
Infatti, anche laddove “sulla carta” ci fossero per lo straniero dei motivi ostativi al rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno, in concreto potrebbero comunque esserci i presupposti per autorizzare lo stesso ad entrare o soggiornare nello Stato Italiano.
Non rileva la pericolosità sociale dello straniero al momento in cui è stato assunto un provvedimento di espulsione o è stata emessa una condanna nei suoi confronti, bensì il suo concreto inserimento, o meno, nel contesto sociale dello Stato in cui chiede “ospitalità”.
Se è vero che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato né tantomeno rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati specificati dalla norma (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998), tuttavia l’automatismo ostativo non può trovare applicazione e ciò ai sensi delsuccessivo art. 5 comma 5 del T.U.I.R.
Tale disposizione comporta, infatti,
che in presenza di una causa ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, il diniego può anche essere pronunciato, ma solo a condizione di una
valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla
gravità dei precedenti penali, nonché alla lunga permanenza in Italia ed al suo
inserimento nel contesto socio-lavorativo.
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