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La nuova norma
del D.L. 83/15 rende di fatto inefficace il fondo patrimoniale ed il trust?
Con una norma a sorpresa, è entrata da pochi giorni in
vigore una novella legislativa che potrebbe avere effetti devastanti.
Come noto, la costituzione di fondo patrimoniale, le
donazioni, i trust costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena
efficacia tra le parti.
Certo se i negozi erano simulati, i terzi creditori
danneggiati dalla simulazione potevano essere ammessi a provare la volontà
dolosa del loro debitore di sottrarre il bene oggetto di alienazione alla sua
garanzia patrimoniale fondamentalmente svolta ex art. 2740 cod. civ. ed alla
successiva pretesa del creditore.
Si instaurava, quindi, un procedimento giudiziario
ordinario, nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni
e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva
concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del
trasferimento nei confronti del creditore procedente.
Nel caso di vittoria, il creditore avrebbe potuto
soddisfarsi sul bene del debitore.
Ora la situazione è completamente cambiata, come potrete
leggere dalla norma qui in comento.
A seguito della novella, il creditore, per il solo fatto
che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale,
da un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza alcun
permesso del Giudice.
E ciò indipendentemente dall'ottenimento di una sentenza
dichiarativa di inefficacia.
Col risultato che magari il giudice emetterà sentenza di
rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata
già venduta all’asta.
Si introduce di fatto una specie di presunzione che gli
atti di cui sopra sono stipulati in frode al creditore, con una lesione
gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha
ricevuto i beni.
La nuova norma limita grandemente la difesa del debitore, e
del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi sono ammessi non alla causa
ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione
alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione
dell’onere della prova, quale principio cardine del nostro ordinamento
giuridico.
Peraltro, la nuova norma limita i motivi di opposizione:
essi possono consistere solo nella contestazione dei motivi del 1 comma, e cioè
motivi dell’esistenza del pregiudizio, e la conoscenza del debitore del
pregiudizio medesimo.
Motivi labilissimi e, oltretutto, difficilissimi da provare.
La conseguenza è la perdita di efficacia degli atti di
costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in
genere, che sono pertanto ormai da considerarsi come “sospesi” fino al termine
dell’anno dalla loro trascrizione.
Unico elemento che limita il vantaggio che si concede
alle banche, apparentemente le effettive destinatarie e beneficiarie del
provvedimento, è, infatti, la durata temporale, limitata di un anno.
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