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mercoledì 6 aprile 2011

Marchi e brevetti: l'attore deve indicare il proprio ruolo nella catena di sviluppo, a pena di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva - i gruppi devono specificare in quale anello della catena si inserisce ciascuna società

Il soggetto che richiede l'accertamento negativo della contraffazione del brevetto della convenuta o della sua invalidità deve indicare quali siano in concreto le condotte attribuitegli in relazione al medesimo (produzione, distribuzione, commercializzazione, etc.) in quanto sono tali condotte a costituire il fondamento della legittimazione attiva di parte attrice.

Sotto un diverso profilo, in difetto di qualsiasi indicazione al riguardo da parte dell'attrice, non è possibile neppure identificare l'interesse ad agire per l'accertamento negativo della contraffazione del brevetto, ovvero per l'accertamento della sua invalidità, dal momento che non viene in rilievo nel giudizio la relazione di "appartenenza" della controversia e di utilità del petitum rispetto alla posizione giuridica soggettiva dell'attrice medesima. 

Con riferimento alle holding o gruppi industriali, in assenza di indicazioni circa il ruolo rivestito da ciascuna delle società componenti non è possibile attribuire al gruppo la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto rispetto alle singole soggettività giuridiche dei suoi componenti.

E' annullabile e non è affetta da nullità la delibera di aumento del capitale se è violato il diritto di opzione riconosciuto ai soci

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 1361/2011), in tema di deliberazioni assembleari di società per azioni, il regime dell'invalidità differisce da quello previsto in generale per gli atti negoziali.

Infat ti, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la contrarietà della deliberazione a prescrizioni di legge imperative o a disposizioni dello statuto sociale ne comporta la mera annullabilità.

Nell'ordinamento giuridico italiano solo in presenza di una delle situazioni tassativamente indicate dal successivo art. 2379 c.c. la deliberazione può essere considerata radicalmente nulla.


Ne consegue che non si può configurare la nullità della delibera di aumento del capitale sociale per pretesa violazione del diritto di opzione spettante ai soci, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci determina un'ipotesi di semplice annullabilità, laddove la nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio (cfr., da ultimo, Cass. 7 novembre 2008, n. 26842).

E' valido il ricorso alla riserva da sovrapprezzo per l'acquisto di sovrapprezzo anche per le cooperative che abbiano mutato la veste giuridica in S.p.A.

La Suprema Corte ha di recente definito la problematica relativa alla possibilità di utilizzare nell'acquisto di azioni proprie a norma del citato art. 2357, comma 1, la riserva da sopraprezzo iscritta nell'ultimo bilancio approvato da parte di una cooperativa che ha mutato veste giuridica in società per azioni.

Secondo i Supremi Giudici, già prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003, era opinione della prevalente dottrina che, nelle società cooperative, non essendo previsto un tetto massimo per la riserva legale, la riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile, e quindi non utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni proprie della società. 

Una volta, però, che la cooperativa assume la veste di società per azioni, e che siano divenute quindi ad essa applicabili le disposizioni vigenti per quest'ultimo tipo sociale, mentre la riserva non cessa di esistere nel patrimonio dell'ente, viene meno la ragione d'indisponibilità strettamente legata al vigore di disposizioni riferibili alle sole società cooperative e si rendono invece applicabili le norme in tema di società azionaria, nel cui ambito le riserve da sovrapprezzo sono disponibili quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c..

La ratio della norma risiede nella tutela del capitale sociale, per impedire che l'acquisto delle azioni proprie della società mascheri un'indebita restituzione dei conferimenti ai soci o che siano intaccate riserve non utilizzabili in quanto destinate, per legge o per statuto, a preservare la solidità patrimoniale dell'ente o, comunque, a scopi diversi.

Ciò che necessita è perciò, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni effettivamente sussistano ed, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine.

Il riferimento del legislatore alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato attiene, evidentemente, alla prima di siffatte condizioni, ma non anche alla seconda. 

E' infatti solo dal bilancio che si può ricavare l'attestazione dell'esistenza della riserva patrimoniale di cui si tratta (ferma ovviamente la responsabilità degli amministratori nel verificare che la riserva non sia medio tempore venuta meno).

E' indubbio che la funzione del bilancio sia proprio  quella di dar conto dell'esistenza di valori patrimoniali classificati in base al sistema di contabilità aziendale; non, invece, di determinare se e quale regime debba trovare applicazione per detti valori e per le poste che contabilmente li rappresentano.

Non è infatti il bilancio, bensì la legge, a disciplinare la disponibilità della riserva da sovrapprezzo, il cui regime, sotto questo profilo, non muterebbe di certo sol perchè eventualmente nel bilancio medesimo essa fosse stata erroneamente classificata disponibile, se tale non era, o viceversa.

Qualora la riserva da sovrapprezzo esista, ne consegue che la possibilità di adoperarla per acquistare azioni proprie correttamente è stata vagliata in base alle disposizioni applicabili, all'atto della deliberazione di acquisto di siffatte azioni, avuto riguardo al tipo di società che quella deliberazione ha assunto.

In brief: how to start a business as express courier in Italy

If a Company wants to provide the express courier business activity to haul mail boxes between retail customers (for example either with custom declaration code CN22 or CN23) till the switch point settled abroad, should know the following info.

First of all, it should know that in Italy is not possible to get a switching point for the mail sorting  due to the fact that, managed all the customing issues, each courier will have its own warehouse where to sort all the packs and mails.

In light of what above stated, the express courier might get an autorization/licence from the Public Administration. In brief, it'll need two different autorizations/licences.

The first licence must be issued from the Telecomunication Minister (Ministero delle telecomunicazioni) and covers only the autorization to provide the service of boxes and mails distribution within the italy borders and for packs up to a 30 kg weigh.

 Above those limits and, as said before, for the deliveries out of the Italian borders, it's required a different licence, provided for the international transports, which is issued by the Transports Minister and it is given only to companies which have specific requirements. 

However, to be fair, the transport license is not necessary for those companies that use for the hauling vans whose weigh is not outstripping the 6t, yet for those kind of hauling is anyway required the licence for mails and boxes deliveries.

To complete the picture, it's now necessary to talk about the custom's profile, without entering in the fiscal profile.

The express courier, in case works with foreign countries with inbound deliveries, can be accredited as customs broker and work as substitute for customer's fees paymentssubstitute for customs' duty's payiments, and sort directly the packs containing goodies from abroad, but to do that it's required to have an internal custom's responsible. 

For further information and cost outlook, forward an email to the following contact: info@mkpartners.it

La Giurisprudenza di merito sposta sull'investitore qualificato l'onere di provare l'assenza di competenze in materia di valori mobiliari

In mancanza di elementi palesemente contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, che facciano presumera la non veridicità di quanto affermato, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'investitore, che la società stessa dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria -  esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione.

Infatti, la natura di operatore qualificato promana secondo la regolamentazione Consob dalla contemporanea sussistenza di due requisiti, uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su valori destinati non ad investitori retail, l'altro di carattere formale, incarnato dalla dichiarazione espressa di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.


Ove un soggetto si dichiari operatore qualificato, e sottoscriva la dichiarazione medesima, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, quest'ultimo è quindi esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione.

Per contro, ove vi sia una discrasia tra il contenuto della dichiarazione e la situazione sostanziale e reale del dichiarante, graverà sulla parte interessata a dedurre l'assenza di specifica competenza ed esperienza in capo all'investitore, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi oggettivi ed univoci.

martedì 5 aprile 2011

Sezioni Unite: Le norme processuali prevalgono sulla legislazione in materia di privacy

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 3034/2011), hanno sciolto un intricato nodo gordiano in materia di rapporti tra norme di diritto processuale e le norme in materia di tutela della privacy,

La Suprema Corte ha ritenuto infatti opportuno regolare in via di principio i rapporti tra la disciplina dettata dalla procedura civile e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali.

Secondo la Suprema Corte tra le due categorie normativa si profilerebbe un rapporto di specialità delle norme processuali rispetto alle norme in materia di privacy con conseguente prevalenza delle prima sulla base del principio secondo cui lex specialis derogat legi generali.

Le norme del codice di rito, secondo i giudici di legittimità, infatti, non possono essere integrate per mezzo delle disposizioni del codice della privacy, in quanto il bilanciamento di interessi tra la privacy delle parti ed il  corretto funzionamento processuale è già immanente nelle disposizioni codicistiche.
Ragione per cui il rispetto delle norme di rito implica, in re ipsa, il rispetto anche del diritto alla privacy e della relativa disciplina.

Infatti, è lo stesso codice di rito, all'art. 76 disp.att.c.p.c., a disporre che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia, mentre l'art. 134 c.p.c. dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza, questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti esclusivamente alle parti del giudizio.

Se gli atti processuali vengono realizzati nell'osservanza del codice di rito, non è di per sé configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy della parte interessata rispetto al trattamento dei dati svolto.

La revoca del collaudatore da parte della P.A. rientra nella competenza dei Giudici ordinari

Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 31/03/2011, n. 1967), le controversie concernenti la validità degli atti con cui la P.A. procede ad annullare d'ufficio o a revocare in corso d'opera la nomina di collaudatore precedentemente attribuita in relazione a degli interventi edilizi non rientra in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 

Ed infatti, siffatte ipotesi non rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, dal momento che i rapporti negoziali aventi ad oggetto il collaudo di opere pubbliche si pongono al di fuori della pur ampia materia del servizio pubblico individuata dalla normativa vigente. 

Ne consegue che tale tipologia di controversie appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

La Corte di Cassazione bacchetta gli ausiliari della sosta


La Suprema Corte di Cassazione punisce gli abusi quotidianamente commessi dagli ausiliari dalla sosta.
Sono affette da nullità insanabile le multe date dagli ausiliari del traffico ai veicoli fuori dalle strisce blu in quanto gli stessi possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada soltanto in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico“. 
Gli ausiliari del traffico infatti sono alle dipendenze delle società concessionarie della gestione delle areee di sosta delimitate da strisce blu e quindi hanno competenza soltanto nei rispettivi ambiti.
A titolo esemplificativo, gli stessi sono legittimati a multare le auto parcheggiate senza il relativo tagliando “gratta e sosta” oppure parcheggiate in doppia fila, impedendo l’accesso alle aree a pagamento.

lunedì 4 aprile 2011

La Suprema Corte chiarisce la forma della rinuncia del legato

Second una recentissima sentenza della Suprema di Corte di Cassazione, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità.
A seguito di un più compiuto esame della statuizione della Suprema Corte, compatibilmente con i miei impegni professionali, pubblicherò un'analisi più completa.

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Как выйти на деловой рынок Италии - Внимание! Минимальный капитал S.r.l (ООО) уменьшается с 10 000 евро до 1 евро!

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1) открытие офиса с постоянным представительством. Включает в себя три основных понятия:
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