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giovedì 28 gennaio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Ecco come cambierà la responsabilità medica

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии

La responsabilità medica è un tema che a noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии sta particolarmente a cuore. 

Nata di fatto dalla prassi dei tribunali sulla scorta della professional malpractice d'oltre oceano, la responsabilità medica è stata oggetto di un lungo e acceso dibattito dottrina e giurisprudenziale, ma i vari governi non hanno mai affrontato in modo sistematico una questione tanto delicata.

Nella responsabilità medica si contrappongono infatti due diritti e interessi che in apparenza sembrano convergenti, ma che in realtà sono contrapposti,

Ovvero, il diritto del paziente ad ottenere una prestazione sanitaria erogata in modo puntuale, secondo le regole della diligenza, prudenza e perizia richieste per il tipo di attività svolta (art. 1176 cod. civ. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed il diritto del medico di operare in serenità, senza dover vivere nell'ansia di oiter incorrere in denunce e cause di responsabilità in caso di intervento non riuscito.

E' chiaro che non si sta parlando dei casi in cui il medico improvvido causi lesioni se non la morte del paziente per errori banali.

Si sta affrontando il tema di una normale attività in cui non sempre l'intervento riesce ad hoc.

Interventi legislativi in materia erano rari e redatti in modo impreciso e contraddittorio, come nel caso del Decreto Balduzzi (vd. nostro articolo del 2014).

Oggi, invece, la Camera dei Deputati ha approvato, a favore di cittadini e operatori sanitari, la legge sulla responsabilità professionale approvata. 

Ovvio, manca ancora il passaggio al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese al riguardo.

Una riforma molto attesa di tutta la materia che, secondo una certa stampa (vd. Corriere della Sera di oggi), dovrebbe portare vantaggi sia a chi chiede il risarcimento del presunto danno subito durante una cura o un intervento, sia a chi viene accusato di averlo procurato (singoli operatori). 

Secondo il Governo la riforma dovrebbe consentire la riduzione della cd. medicina difensiva.

Tra le principali novità, spiccano l’obbligo di assicurazione per strutture pubbliche e private, tempi più veloci, introduzione nel codice penale di un reato sanitario specifico. 

Viene riportata tra le "novità", la possibilità per un paziente, che ritiene di essere stato lesionato, di denunciare il medico portando le prove, attraverso ad esempio relazioni di periti. Risulta a chi scrive che la persona offesa possa sempre portare le prove a corredo della propria denuncia.

Sempre secondo la stampa, rappresenta una vittoria per il paziente la possibilità di procedere giudizialmente entro cinque anni a partire dall’episodio. 

A nostro avviso, questa norma tutela solo le Aziende Sanitarie.

Condivide i nostri dubbi il Dott. Tonino Aceti, coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, poco convinto della norma sull’inversione dell’onere della prova. 

Noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии siamo scettici soprattutto per quanto riguarda il regime di prescrizioni e decadenze.

Sino ad oggi, la prescrizione decennale (e non quinquennale) decorreva, come scritto dall'Avv. Renato Musella su Il Sole 24 Ore del 22/2/2008, non dal fatto lesivo, ma dalla scoperta del nesso causale tra il fatto lesivo ed il danno lamentato dal paziente.

Facendo un esempio, il paziente che abbia contratto il virus dell'HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto, potrebbe proporre la causa di risarcimento entro 10 anni non dalla operazione e neppure dalla scoperta di aver contratto il virus dell'HIV, ma dal momento in cui scopre che ha contratto il virus a seguito dell'operazione, ricollegando l'evento dannoso (infezione) ad un fatto storico ben preciso (operazione chirurgica con trasfusione).

Ancora una volta, una riforma che contiene una decisa contrazione dei diritti del cittadino, presentata come portatrice di vantaggi e tutele.
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lunedì 25 gennaio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Ваш рейс задержали или отменили?

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Вам положено до 600€ компенсации, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке

Ваша законная компенсация

Вы получите положенную компенсацию, согласно воздушному кодексу ЕС (Закон ЕС № 261/2004). Наши юристы стоят на стороне пассажиров и стремятся, чтобы все получили положенную по закону компенсацию. Мы поможем вам, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке.

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mercoledì 30 dicembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - ha il piacere di comunicare che dal 4 Gennaio 2016 sarà aperta la nuova sede di Via Vittor Pisani n. 9


MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - ha il piacere di comunicare che dal 4 Gennaio 2016 sarà aperta la nuova sede di Via Vittor Pisani n. 9 e porge a tutti Voi i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.




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giovedì 12 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: opposizione a decreto ingiuntivo - il titolo su cui si fonda la domanda del ricorrente deve essere accuratamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta


Interessante ordinanza del Tribunale di Imperia, che accoglie pienamente le argomentazioni di Mk&Partners, in merito alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla decadenza del creditore dalla possibilità di indicare il titolo su cui si fonderebbe il preteso credito oltre il termine per la costituzione in giudizio.

Il Tribunale ha fatto proprie le nostre argomentazioni, trasformando l'ordinanza in un vero e proprio prontuario su queste spinosissime questione.i

Partendo, si potrebbe dire, dall'abc del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, questo viene definito, come ampiamente puntualizzato da atavica giurisprudenza, come un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la convenuta opposta ricopre la posizione giuridica sostanziale di attrice, mentre la convenuta ricopre il ruolo di convenuta sostanziale.

Ebbene, prendendo le mosse da un principio, alla cui affermazione ha contribuito anche Mk&Partners con numerose pronunce di merito (ex plurimis Tribunale di Milano - Sez. IV - Sentenza del 16/4/2013), ovvero che il creditore deve solo affermare il titolo giuridico su cui si fonda il diritto dedotto in giudizio, il Tribunale di Imperia sottolinea come la fattura non costituisca assolutamente detto titolo, non avendo la stessa natura contrattuale, ma riducendosi essa a mero documento fiscale proveniente dalla parte che intende avvalersene.

Per tale ragione la fattura, aggiunge il Tribunale di Imperia, non costituisce e non può costituire elemento idoneo a comprovare la sussistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto una determinata prestazione, comunque tutta da dimostrare, la pattuizione di un determinato corrispettivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione. 

Questo in punto di diritto sostanziale. Ma vi è di più. Il Tribunale di Imperia evidenzia il momento preclusivo entro il quale deve essere dedotto il titolo fondamentale dell'opponente.

La sede naturale è la comparsa di costituzione e risposta, ove va indicato il diritto della parte asseritamente adempiente ad ottenere la controprestazione.

La mancata indicazione in comparsa non dell'accordo sic et simpliciter, ma la descrizione compiuta ed accurata dei suoi termini essenziali (contenuto, data di conclusione, natura della prestazione, contestualizzazione,  circostanze della prestazione eseguita) determina la decadenza automatica della parte, in quanto tardiva rispetto alla determinazione del thama decidendum, attraverso la cristallizzazione di petitum e causa petendi, che, come ben noto, si svillupanno negli atti introduttivi.



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martedì 10 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Il pvc redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, non rientrando tra quelli espressamente previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992

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Il P.V.C. (processo verbale di contestazione) è contemplato dal rinvio operato dall’articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972, contenuto nel comma 1 dell’articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche disposte dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza, mediante indagini di polizia amministrativa, si deve concludere con la redazione di un processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente, o a chi lo rappresenta, e le risposte ricevute. 

Il P.V.C. riveste mera natura di atto pubblico, formato da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, mediante il quale si attesta, o si descrive, un determinato comportamento o una determinata situazione, al fine di rendere possibile l’utilizzazione dell’atto medesimo come mezzo di prova. 


Si tratta, per l’effetto, di atto pubblico ex articolo 2699 ss cod. civ. e atto recettizio (che acquista cioè validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari), al quale deve riconoscersi l’efficacia di piena prova, seppur con limiti ben precisi, fino a querela di falso.

Peraltro, il P.V.C. è  di foriero di importanti effetti e conseguenze di natura giuridica, che vanno ben oltre l’aspetto probatorio strictu sensu delle violazioni rilevate in sede di verifica e dei relativi addebiti. 

In ambito tributario, il processo verbale di constatazione è stato, infatti, man mano configurato dal legislatore come mezzo necessario ad attuare uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, il processo di adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 5 bis del D.lgs n. 218/1997) o, ancora, per segnalare agli uffici accertatori l’opportunità di procedere all’applicazione delle misure cautelari previste dai commi da 1 a 6 dell’art. 22 del D.lgs n. 472/1997, sulla base degli importi contenuti nei rilievi del processo verbale di constatazione.

Si può, pertanto, affermare che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di Finanza incaricati di eseguire controlli fiscali nella forma di accessi, ispezioni e verifiche, non concludono l’intervento ispettivo con l’atto tipico di un comune agente accertatore (di massima, organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro), ma piuttosto predispongono un atto conclusivo dell’attività ispettiva fiscale che, per la specialità della materia, non si può, invero, identificare, completamente in quello regolato dagli artt. 134 e seguenti del c.p.p.

Ne consegue che il processo verbale di constatazione redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, perché non rientra tra quelli previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992. 

Per stabilire quali atti siano impugnabili in via differita e quali, invece, non siano impugnabili in assoluto, il criterio da seguire è, infatti, quello tracciato per il processo amministrativo. 

Gli atti non nominati, se sono atti lesivi, non sono da impugnare immediatamente, ma con ricorso contro gli atti successivi, rispetto ai quali l’atto non impugnabile ha valore di atto presupposto o pregiudiziale. 

Ciò significa, in pratica, che il contribuente, ricevuto un atto non compreso tra quelli espressamente indicati come impugnabili autonomamente, deve attendere che gli venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e proporre ricorso contro entrambi.




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venerdì 6 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: ricorso per decreto ingiuntivo ammissibile sulla base di accordi a latere alla sentenza di separazione, anche se emessa dall'autorità giurisdizionale estera

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giovedì 1 ottobre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: no all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

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L'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza di un coniuge economicamente debole, non costituisce oggetto dei provvedimenti del giudice della separazione (o del divorzio).

In questi casi casi, peraltro, il pregresso consenso all'assegnazione, quand'anche prestato, da uno dei coniugi, in favore dell'altro, è sempre revocabile.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha integralmente accolto le difese di Mk&Partners e, per l'effetto, in accoglimento delle nostre domande, ha integralmente riformato l'ordinanza del Tribunale di Como, con la quale il Presidente ribadiva l'assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi, nonostante fosse stato revocato il consenso da parte del coniuge, che, pur in assenza di figli minori o non autosufficienti, aveva illo tempore acconsentito all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.

Mk&Partners ha evidenziato nel proprio reclamo come l'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, in favore di un coniuge, piuttosto che di un altro, realizzi una fondamentale ingiustizia e violazione di legge nonché leda prondamento i diritti del coniuge privato dell'assegnazione.

In caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole, se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché la norma che prevede l'assegnazione dispone espressamente che essa è stabilita nell'interesse della prole e non di un coniuge.

Ciò in quanto, secondo un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge (anche non proprietario della casa) presso il quale sono collocati i figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, e ciò, secondo la ratio della norma, nell'esclusivo interesse dei figli stessi, e non certo nell'interesse del coniuge. 

L'art. 337 sexies cod. civ., infatti, stabilisce espressamente che, nell'ambito della crisi coniugale, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, non facendo menzione alcuna al coniuge debole.



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giovedì 27 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Pronti i vaucher per l'internazionalizzazione - Aperte le registrazioni dal 1 Settembre


Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative ed i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 15 maggio 2015.

Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online  a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.

Per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 le imprese, acquisita la password di accesso con la procedura di registrazione, potranno avviare e completare le fasi di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine, attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

A beneficiare dell'iniziativa saranno micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. 

Di fatto verranno erogati singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro, proprio per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. 

Per avere accesso al voucher, l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

Una quota delle disponibilità finanziarie sarà riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione, partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.


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lunedì 24 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Riforma della Legge Fallimentare e del Codice di Procedura Civile - maggiori tutele per creditori e consumatori


Entrata in vigore immediata per la legge di razionalizzazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive.

La pubblicazione della Legge n. 132/2015, con cui viene convertito il D.L. n. 83/2015, avvenuta in data 21/8 u.s. determina infatti l'entrata in vigore della corposa riforma legislativa.

La revisione urgente delle procedure concorsuali, in attesa della riforma vera e propria della Legge Fallimentare, rappresenta il leit motive della novella legislativa.

E' fondamentale evidenziare che il Legislatore ha preso atto del fallimento della privatizzazione delle procedure concorsuali.

Mk&Partners, già in un proprio studio del 2013, pubblicato su questo Blog ad un anno esatto dall'entrata in vigore della pessima riforma Monti/Letta, aveva denunciato gli abusi che si nascondevano dietro le misure per favorire la continuità di impresa, troppo spesso interpretate come escamotage intrapresi da imprenditori che avrebbero dovuto essere dichiarati falliti per liberarsi dei debiti contratti a tutto danno dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale, altresì, evidenziare come la novella legislativa riprenda alla lettera le argomentazioni contenute in diversi atti di opposizione all'omologazione di concordati preventivi redatti e depositati da Mk&Partners, che in diversi casi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riformata norma di cui all'art. 178 L.F., la quale, come noto, introduceva un illegittimo silenzio-assenso in materia concorsuale ed aveva sempre contestato la totale mancanza di concorrenza nella cessione dei beni dell'impresa in crisi, che spesso venivano destinati a soggetti legati alla stessa impresa.

La riforma restituisce dignità alla procedura concordataria e ciò attraverso la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, quando sia proposta la cessione dell’azienda o di un ramo, attraverso l’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta) ed anche attraverso la tutela dei creditori storicamente meno protetti, vale a dire i creditori chirografari, ai quali viene riconosciuto il diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese.

Maggiore chiarezza si sarebbe dovuta, invece, assicurare al profilo transitorio sull'entrata in vigore della novella legislativa, poiché retroattivo è solo l'art. 1 della Legge n. 132/2015, mentre manca una vera e propria disciplina transitoria per quanto attiene alle altre norme.
Eppure, sarebbe stato auspicabile chiarire quali effetti avranno le nuove norme ui concordati presentati, ma anche omologati, prima della entrata in vigore della Legge n. 132/2015.

Si tratta, ad avviso, di Mk&Partners non di semplici norme processuali e come tali non incidenti sui processi già instaurati, in forza del principio per cui tempus regit actum, ma divere e proprie norme sostanziali.

E' inammissibile, in quanto provoca contrasti inaccettabili per l'ordinamento giuridico, che vi siano concordati preventivi omologati da poco, magari solo grazie al computo tra i favorevoli alla proposta di concordato, dei creditori che hanno omesso di votare.

La norma che ha introdotto il silenzio assenso era incostituzionale ab origine e la riforma legislativa dimostra appieno le doglianze al riguardo espresse in numerosi giudizi da Mk&Partners.

Ora, l'irretroattività di quella norma – di contenuto sostanziale e non processuale - rischia di mantenere e/o generare un forte squilibrio sistematico, in aperta violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale.




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mercoledì 29 luglio 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования"

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Предлагается законодательно закрепить необходимость разработки основных направлений государственной политики в сфере обязательного социального страхования на трехлетний период.

В соответствии с проектом направления такой государственной политики должны будут ежегодно представляться в Правительство РФ не позднее срока внесения в него проектов федеральных законов о бюджетах фондов конкретных видов обязательного социального страхования на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае принятия данные положения вступят в силу с 1 января 2016 года.


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