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domenica 9 marzo 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Le nostre pillole - risponde del reato di calunnia la ex moglie che accusa il marito di aver omesso di corrispondere il contributo di mantenimento per i figli

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Risponde del reato di calunnia la moglie separata o la ex moglie divorziata, che accusi ingiustamente il padre di aver omesso di corrispondere il contributo di mantenimento per i figli (Sentenza n. 43296/2013).

Non possiamo esimerci dal rilevare che si tratta di un'accusa assai comune e che spesso e volentieri si rivela falsa. Ebbene, le consenguenze per queste enfatizzazioni, spesso suggerite proprio da difensori senza scrupoli, possono costare una condanna per il reato di calunnia.

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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La Corte di Cassazione bacchetta il Legislatore - Irrazionale e controproducente la mancata previsione dei reati tributari tra i reati integrativi della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

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Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene, evidenziando la necessità di incrementare la portata estensiva dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche come conseguenza di reato), che dovrebbe essere estesa anche ai reati tributari, che attualmente non figurano tra le ipotesi di reato che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'ente. 

Dopotutto, è evidente che una simile assenza rischia di vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie, a difesa delle quali è stato introdotto l'articolo 1, comma 143, legge n. 244 dei 2007 (come rilevato dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 10561/2014).

De iure condito, infatti, è oggi possibile aggirare il sistema sanzionatorio di cui al D.lgs. 231/2001, attraverso l'intestazione alla persona giuridica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato.

In questo modo è possibile sottrarre tali beni alla confisca per equivalente, vanificando, o rendendo più difficile, la possibilità di recupero di beni pari all'ammontare del profitto di reato, ove lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità di beni in capo agii autori del reato. 

Del resto, nel caso degli enti, il soggetto apicale che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati non può che aver operato proprio nell'interesse ed a vantaggio dell'ente medesimo.

Ne consegue una profondissima incongruenza e lacuna di sistema, che deve essere colmata, consentendo nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica.

Oggi, invece, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario, compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio.

Del pari non è consentito neppure il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibile al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona, compresa quella giuridica, non estranea al reato.

Sebbene l'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, è evidente che la mancata previsione dei reati tributari tra quelli rilevanti ai fini dell'applicabilità del sistema sanzionatorio di cui al Decreto n. 231/2001, costituisce una lacuna profonda, che, in un paese devastato dall'evasione ed elusione fiscale, deve essere senz'altro ed al più presto colmata.

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sabato 8 marzo 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Il pomo della discordia - il fruttivendolo che espone all'aria aperta la propria merce commette un reato

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I commercianti sorpresi ad esporre sulla strada le cassette di frutta e verdura commettono una violazione della legge 283/1962, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Quando gli alimenti vengono tenuti all'aperto, questi sono inesorabilmente esposti agli agenti atmosferici, a prescindere dal fatto che presentino, o meno, segni evidenti di cattiva conservazione o l'inosservanza di particolari prescrizioni, finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.

Infatti, il cattivo stato di conservazione dell'alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell'obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione, ed é configurabile anche nel caso di condizioni igieniche precarie, come nel caso in cui la merce sia esposta fuori dai locali commerciali.

É per questo motivo, quindi, che la messa in commercio di frutta tenuta all'aperto costituisce una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari, esposte, cosí facendo, ad agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.

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domenica 19 gennaio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Alimenti surgelati al ristorante? La mancata indicazione integra il reato di frode in commercio consumata o tentata

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Quante volte, anche in un bel ristorantino romantico in riva al mare, ordinando una succulenta grigliata mista, Vi sarete chiesti se il pesce ordinato era stato appena pescato oppure arrivava direttamente dal banco surgelati.

Ad insinuare il dubbio, quella postilla contenuta in fondo al menù, a caratteri microscopici, che in 9 casi su 10 recita più o meno così: ad esaurimento del prodotto fresco alcuni piatti saranno a base di surgelati.

Questa postilla potrebbe costare molto cara al ristoratore e non parlo della Vostra comprensibilissima delusione, ma di una vera e propria responsabilità penale del ristoratore, addirittura per il reato di frode in commercio.

Ed, infatti, risponde penalmente per frode in commercio il ristoratore che non indica espressamente nel menù gli alimenti congelati utilizzati in cucina. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 44643/2013, Sentenza che, peraltro, ribadisce un principio già consacrato in numerose precedenti pronunce.

Sul banco degli imputati è finito un ristoratore accusato di compiere atti idonei univocamente diretti a consegnare agli acquirenti cibi congelati, benché detta qualità non fosse indicata nella lista. 

Per la giurisprudenza, l’inserimento degli alimenti congelati nel menù, senza la menzione del fatto che si tratti di surgelati, costituisce un’offerta al pubblico, in quanto tale non revocabile, con la conseguente idoneità della stessa a determinare il conseguimento del risultato illecito (vendita di prodotti surgelati, senza la relativa menzione).

Anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù, nelle cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio.

Ne consegue che la mancata indicazione nel menù della qualità degli alimenti surgelati o congelati è di fondamentale importanza, perché esclude la configurabilità del reato, consumato o tentato che sia.

Infatti, il nostro ristoratore risponderà del reato tentato fintanto che avrà nella propria immediata disponibilità l'alimento surgelato, mentre il reato sarà consumato nel momento in cui sarà consumato anche il pasto, e cioè quando il surgelato verrà effettivamente cucinato e somministrato all'avventore.

E' una sentenza, quella in esame, molto positiva, in quanto realizza una effettiva tutela del consumatore e porta avanti le prescrizioni normative in materia di tracciabilità degli alimenti e sicurezza alimentare (sul punto vedasi anche l'intervento dell'Avv. Renato Musella al Global Grain Forum di Sochi del 2013).

Esiste una nutritissima legislazione in materia di sicurezza alimentare, primariamente di fonte comunitaria, il cui fine è proprio quello di assicurare la scelta consapevole del cliente finale.

Siamo quello che mangiamo, diceva Feuerbach, e dobbiamo sapere esattamente cosa ci viene servito sulla nostra tavola. 

La scelta tra cibi freschi e cibi surgelati, magari trattati con sostanze che preservino maggiormente colori e sapori, come i solfiti, è di fondamentale importanza e determinante nella scelta dei cibi da consumare (e anche del ristorante), scelta che viene mortificata per l'altrui decisione di servire cibi surgelati, senza una opportuna informativa della clientela.

Fate molta attenzione, quindi, cari amici ristoratori e cercate di informare in modo trasparente la clientela, perché la cena a base di prodotti non freschi potrebbe esservi davvero indigesta. 

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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: ЕСПЧ опять обвинил Италию - фамилия отца не может иметь приоритет надматеринской

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Европейский суд по правам человека с решении н. 77/07, указал на проявление дискриминации по отношению к женщине в Италии и призывал Республику равняться на европейские стандарты, меняя свои внутренние законодательные устои.

Страсбурский суд рассматривал жалобу итальянских родителей, которые в 1999 г. захотели дать новорожденному ребенку материнскую фамилию, но получили отказ. В Италии добавить фамилию матери можно лишь «в довесок» к отцовской и пройдя длительный бюрократический процесс.

Во-первых, на смену или добавление фамилии необходимо иметь аргументированные причины. Во-вторых, необходимо получить в префектуре разрешение на такую процедуру. В-третьих, весь бюрократический процесс длится около года. А вот присвоение отцовской фамилии происходит значительно проще и быстрее!

ЕСПЧ пришел к выводу, что старая система совершенно несовместима с принципами равенства. Европейский суд потребовал провести реформу итальянского законодательства и устранить разного вида «недостатки». Европа дала Италии три месяца, чтобы обжаловать решение Страсбургского суда, после чего решение станет окончательным.

По всей вероятности, Италия признает свое поражение, поскольку уже сегодня, 10 января, этот вопрос будет стоять на повестке дня заседания Совета министров, и, скорее всего, законопроект «О присвоении фамилии ребенку», представленный вчера в Сенате, будет одобрен.

Ранее уже были внесены подобные поправки в Гражданский кодекс Италии. Так, статья 143 bis ГК позволяет женщине к своей (девичьей) фамилии добавлять фамилию мужа и «сохранять ее во время вдовства и до заключения повторного брака», а согласно новой поправке к статье 315 bis ГК, вступающей в силу 7 февраля 2014 г., ребенок сможет иметь фамилии обоих родителей.

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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La testa di legno tira un sospiro di sollievo - per i reati societari e tributari risponde l'amministratore di fatto

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La testa di legno ... quante volte l'abbiamo sentita nominare e, purtroppo, non solo nelle favole di Collodi, ma in finanza ed economia.

La testa di legno, giuridicamente parlando, è quel misterioso personaggio, che fa da parafulmine all'imprenditore poco trasparente, assumendosi tutte le responsabilità del dissesto e della mala gestio della società, perché - tanto - non ha nulla da perdere.

Diciamo che, quella del prestanome kamikaze, è una peculiarità tutta italiana. 

Le maglie larghe della giustizia italiana sono fatte per ospitare le condotte border line nei più disparati ambiti.

In aiuto della nostra testa di legno è, però, accorso il Tribunale di Milano, con la sentenza 11706/2013.

Secondo i giudici meneghini, non risponde dei reati tributari la testa di legno, quando sia stata  verificata la sua totale estraneità rispetto all'attività gestoria della società, di cui era formalmente legale rappresentante.

La storia del nostro testa di legno ha inizio da un routinario controllo fiscale, nel corso del quale viene scoperto un meccanismo fraudolento volto all'evasione dell'Iva. 

Per capirci, una delle classiche frodi carosello. La società italiana acquistava beni da società estera, in regime di esenzione Iva, beni poi rivenduti con l'applicazione dell'Iva, senza versare le imposte al fisco e senza la dichiarazione dei redditi.

Naturalmente indagini e procedimento sono stati rivolti contro il legale rappresentante formale della società (testa di legno), il quale, come noto ha l'arduo compito di predisporre i bilanci, redigere le scritture contabili ed effettuare le dichiarazioni di legge al fisco, assumendosi, in mancanza di deleghe di funzione,  la responsabilità della relativa veridicità.

Ebbene, il Tribunale di Milano ha deciso che, per l'omesso versamento dell'Iva, per l'omessa dichiarazione dei redditi e per l'occultamento delle scritture contabili, il nostro testa di legno non possa avere alcuna responsabilità.

Infatti, data per scontata la sussistenza dei reati sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dei medesimi reati è stata esclusa per la totale mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della sussistenza in capo al legale rappresentante della volontà colpevole di evadere le imposte. 

E ciò proprio perchè il legale rappresentante era solo una povera testa di legno indifesa, id est un soggetto avente soltanto un ruolo formale, ma senza alcun coinvolgimento concreto nella vita della società.

Il Tribunale di Milano ha imperniato la propria decisione sulla disciplina del riparto di responsabilità tra l'amministratore formale e l'amministratore di fatto, concludendo che il prestanome non debba rispondere, neppure per non avere impedito l'evento criminoso, essendo lo stesso totalmente estraneo alla sua sfera di gestione ed imputabile univocamente all'amministratore di fatto. 

Dopotutto, già la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23425/2011, aveva stabilito che l'elemento soggettivo del reato ha un contenuto che deve essere correlato alla concreta situazione in cui il prestanome opera.

Nella fattispecie in esame, era evidente che la testa di legno fosse estranea ai fatti, visto che la società da tempo, e prima del suo arrivo, era entrata in un meccanismo fraudolento già avviato e ben oleato.

All'interno di tale meccanismo, la testa di legno non aveva alcun potere e non poteva, per l'effetto, essere consapevole del significato della sua scelta come soggetto responsabile della società.

Il Tribunale di Milano ha, quindi, reciso con decisione il velo di Maya dei reati tributari, superando la classica teoria formalistica, che identifica l'autore del reato con la figura formalmente investita della legale rappresentanza della società.

Uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23425/2011 e n. 33385/2012, il Tribunale di Milano, in consacrazione anche del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha finalmente sancito che il soggetto tenuto a rispondere dei reati tributari è chi ha concretamente il potere gestorio, ossia l'amministratore di fatto.

Una sentenza importante che consente di guardare con fiducia alla futura evoluzione giurisprudenziale in tanti ambiti del diritto penale.

Infatti, nella realtà socio-giuridica italiana è consuetudine fare ricorso alle teste di legno, vale a dire persone in stato di bisogno o debolezza, senza nulla da perdere, per le più svariate e losche ragioni. 

I veri responsabili sono stati avvisati.

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sabato 18 gennaio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La Composizione della crisi da sovraindebitamento: una sorta di "fallimento all'americana", con cui famiglie, piccoli imprenditori e professionisti possono liberarsi dei propri debiti e ripartire

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Per venire incontro a famiglie, imprese e professionisti in tempi di crisi, il Legislatore, con la Legge n. 3/2012, come modificata dal D.lgs. 179/2012, ha introdotto una procedura, di cui pochi sono a conoscenza, ma di fondamentale importanza, vale a dire la composizione della crisi da sovraindebitamento.


Si tratta di una sorta di "fallimento all'americana", con cui famiglie, piccoli imprenditori e professionisti possono liberarsi dei propri debiti e ripartire.

Qual'è il vantaggio introdotto da tale normativa? In breve, di mettere al riparo il debitore dalle azioni esecutive individuali dei creditori. 

In questo modo, si realizza una tutela della par condicio creditoris, da un lato, e, dall'altro lato, il debitore, comunque, può tutelare il proprio patrimonio, mediante un accordo transattivo, sotto il controllo del Tribunale Civile, al fine di estinguere i debiti pregressi.
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In particolare, la normativa in esame, a seconda della tipologia di debitore richiedente, ha introdotto tre distinte procedure di estinzione dei debiti, vale a dire:
a) l'accordo di ristrutturazione per piccoli imprenditori e professionisti;
b) il piano del consumatore;
c) la liquidazione del patrimonio; procedura quest'ultima esperibile da consumatori ed imprenditori, in alternativa all'accordo di ristrutturazione ed al piano del consumatore.

Naturalmente, i destinatari dell'accordo di ristrutturazione saranno imprenditori o soggetti professionali, che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie (piccoli imprenditori, lavoratori autonomi; enti non commerciali; imprenditori agricoli; start-up innovative), mentre il piano del consumatore sarà destinato alle famiglie indebitate.

Il minimo comune denomitatore per poter accedere alle procedure in esame è il trovarsi in uno stato di difficoltà economica, che determini una cronica incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La procedura prevista per l'accordo di ristrutturazione e per il piano del consumatore è analoga a quella dettata per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 

Su ricorso del debitore, il Tribunale dispone l'adunanza dei creditori. Se la proposta viene accettata almeno dal 60% dei creditori, il Tribunale, entro 6 mesi dal deposito della domanda, omologherà l’accordo, decretando la sospensione delle azioni individuali dei creditori, sino alla completa esecuzione dell'accordo.

Solo nel caso del piano del consumatore indebitato, il Tribunale, ricorrendone i presupposti, potrà sospendere fino all’udienza di omologazione le procedure esecutive individuali che possano pregiudicarne la fattibilità. 

Peraltro, sempre nel caso dei consumatori, il piano potrà essere omologato solo se il Tribunale potrà accertare che il consumatore abbia a suo tempo assunto obbligazioni in maniera responsabile e con la prospettiva di poterle adempiere.

Insomma, chi ha fatto un eccessivo ricorso al credito, sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, non potrà accedere a questo vataggioso procedimento.

La liquidazione del patrimonio ha, invece, caratteristiche similari alla procedura fallimentare. Sarà nominato un organo che provvederà alla vendita del patrimonio del debitore, con la specificazione che non possono essere utilizzati, per il pagamento dei debiti, i crediti del debitore aventi carattere alimentare ed i redditi che il debitore tragga dalla propria attività nei limiti di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.

Quindi, l'Italia come l'America; anche oltre oceano famiglie e piccoli imprenditori eccessivamente indebitati possono accedere al "fallimento" (bankruptcy), per poter così liberarsi dai debiti, lasciarsi indietro il passato e ripartire.

Dopotutto, è la maggioranza dei creditori a decidere se accettare l'accordo di ristrutturazione/piano del consumatore o meno.

Nel caso del consumatore, poi, il Tribunale valuterà se il debitore è stato solo sfurtunato (si pensi ad un soggetto con un buon reddito che ha inaspettatamente perso il lavoro) o ha fatto la cicala, assumendo obbligazioni eccessive rispetto alle proprie possibilità economiche.

Insomma, ogni tanto una buona legge. 

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giovedì 26 dicembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Tutela dei lavoratori: mobbing e straining, cosa sono e come ci si difende dagli abusi sul posto di lavoro


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Chi di Voi non ha mai sentito parlare di mobbing, alzi la mano!

Ormai questo vocabolo è entrato con forza a far parte del vocabolario, ma, stranamente, non della legislazione italiana

Tutti ne parlano, i casi di mobbing, anche sistematici, sono all'ordine del giorno, ma il Legislatore Italiano, ad oggi, non ha ancora pensato di disciplinare, una volta e per tutte, la condotta umana consistente in un insieme di comportamenti violenti ed intimidatori perpetrati nel mondo del lavoro.

Per fortuna, in soccorso dei lavoratori è da tempo intervenuta la Giurisprudenza, che, con diverse pronunce, ha qualificato con estrema precisione la peculiarità del mobbing.

Secondo la ricostruzione dei Giudici, gli elementi costitutivi del mobbing, al di là delle condotte integrative, non tipizzabili in astratto, in quanto tutte sussumibili nel concetto di cannibalismo sociale, sono:

1)    il disegno doloso/strategia;

2)    lo scopo della condotta/evento illecito e le conseguenze dannose sul lavoratore;

3)    La strategia persecutoria, vale a dire il progetto finalizzato all'estromissione dal contesto lavorativo e del successivo allontanamento del lavoratore mobbizzato, che, venendosi a trovare in una posizione di debolezza psicofisica ed in uno stato di frustrazione psicologica, si troverà costretto ad andarsene.

Tuttavia, il mobbing sussiste anche nel caso in cui il lavoratore non ceda alle pressioni e non rassegni le proprie dimissioni.

Infatti, ciò che rileva è la commissione di reiterate condotte aventi caratteristiche oggettive di  persecuzione e discriminazione risultanti, specificamente, da una connotazione emulativa e pretestuosa, principio, questo, consacrato dalla Sentenza n. 1100/2011 della Corte d’Appello di Firenze.

Inoltre, poiché il mobbing si realizza tanto a livello verticale (e, quindi, dirigenziale o di vertice) che orizzontale (e, quindi, tra lavoratori appartenenti allo stesso livello contrattuale), anche in assenza di dolo del datore di lavoro può, comunque, sussistere una responsabilità imprenditoriale ex art. 2087 cod. civ. e, quindi esclusivamente a livello civilistico, sotto il profilo della culpa in eligendo ed in vigilando, e ciò per aver omesso di adottare quei controlli necessari per scongiurare il prodursi della persecuzione ai danni del lavoratore.

Il mobbing orizzontale è stato per la prima volta riconosciuto dalla Corte di Cassazione, che, con Sentenza n. 12735/2008, ha sanzionato il datore di lavoro per le vessazioni perpetrate su un lavoratore ad opera di pari grado, e ciò all’insaputa dei vertici societari (vd. Cass. 12735/2008).

Ma non è tutto. Non c'è mobbing senza danno. Vale a dire che per la sussistenza dell'illecito di mobbing, gli atti di cannibalismo sociale devono produrre un qualche effetto dannoso sulla vittima.

Il danno risarcibile è, a seguito della più recente giurisprudenza, il danno esistenziale e non solo più il danno biologico.

Infatti, limitare il danno risarcibile al solo danno biologico avrebbe ulteriormente pregiudicato il lavoratore, che avrebbe ottenuto il risarcimento dei danni solo per la malattia effettivamente sofferta.

Al contrario, la più recente giurisprudenza riconosce al lavoratore anche il risarcimento di tutti i pregiudizi sofferti, quand’anche non degenerino in una vera e propria patologia psicofisica, ma siano atti a produrre riflessi negativi e deteriori sulla qualità della vita della vittima.

Il mobbing, infatti, non causa necessariamente depressioni o ansie, ma sovente accade che la vittima di mobbing, particolarmente forte, non si ammala, ma, comunque, subisce un disagio o sviluppa un atteggiamento di rinuncia alla vita, che nelle forme più gravi e nei soggetti più predisposti assume la forma di patologia.

Tuttavia, il vero elemento di difficoltà nel mobbing è la prova.

Il lavoratore deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del mobbing, sopra elencati e, quindi, 1) la strategia, 2) lo scopo e 3) l'evento dannoso, come diretta conseguenza della condotta lesiva subita.

Impresa ancor più ardua  nell’ipotesi in cui gli autori materiali delle vessazioni non fossero un unico soggetto, ma più persone, come spesso avviene.

Senza considerare il fatto che, essendo lo scopo del mobbing proprio l’emarginazione e l'estromissione innaturale del lavoratore dall’ambiente di lavoro e dalla propria posizione lavorativa, sarà molto difficile ricorrere alle testimonianze dei colleghi di lavoro.

Di recente, la Giurisprudenza, conscia della difficoltà dell’onere della prova a carico del lavoratore vessato, ha elaborato una forma di mobbing attenuata, definita straining.

E’ vittima di straining chi viene pesantemente emarginato e vessato sul luogo di lavoro, con condotte non sussumibili nel vero e proprio cannibalismo sociale e, quindi, nel mobbing.

Anche in casi di attacchi minori, tuttavia, come si evince dalla Sentenza n. 28603/2013 della Corte di Cassazione, i responsabili devono essere sanzionati e la vittima deve essere risarcita.

Lo straining è una forma di mobbing attenuata, che si concretizza in una concatenazione di comportamenti discriminatori ai danni del lavoratore, quali la sottrazione di responsabilità in favore di altro dipendente, ingiustificatamente favorito dai dirigenti, le ingiuste ed aspre critiche alla professionalità del lavoratore, la convocazione di un incontro intersindacale finalizzato a criticare la condotta del dipendente, proprio nel periodo in cui si era messo in ferie per riprendersi dalle dure critiche ricevute dai superiori, l'estromissione dal servizio di cui si era occupato, con il successivo inserimento in mansioni dequalificanti.

Anche tali questi episodi, seppur non configurano una vera e propria persecuzione, sono idonei a produrre  la grave lesione dei diritti del lavoratore, il quale viene estromesso dalle proprie funzioni abituali ed alle mansioni prima assegnategli, per un periodo di tempo superiore a 40 giorni.

Avete visto, quindi, come la Giurisprudenza negli anni abbia costruito una disciplina sanzionatoria quasi completa, che punisce severamente il datore di lavoro che cerchi di aggirare gli strumenti legali di tutela del lavoratore, mediante atteggiamenti violenti ed intimidatori.

E’ inspiegabile, invece, il silenzio del Legislatore Italiano, che da ulteriore prova di non tenere in nessuna considerazione i diritti del lavotare.


Gli esperti giuslavoristi di Mk&Partners sono da anni impegnati, con la propria attività forense, a coadiuvare la giurisprudenza nell’ampliamento della tutela dei diritti dei lavoratori così bistrattati nel nostro ordinamento giuridico.

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domenica 15 dicembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Padri separati - la Giurisprudenza li condanna alla povertà?

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Il divorzio ha un costo sociale altissimo, che per molte persone, in tempi di crisi, diventa insostenibile.

Purtroppo, l'esercito dei nuovi poveri ha arruolato tantissimi padri separati o divorziati, che non riescono più a far fronte alla moltiplicazione di spese, di cui la crisi familiare è causa.

Una persona, con un reddito netto anche di € 1.000,00 al mese, a seguito della crisi familiare, è spesso destinata ad andare incontro ad altissime difficoltà, se non proprio ad arrivare alla soglia della povertà.

Certo se si mettono al mondo i figli, bisognerà poi mantenerli ed, infatti, nel nostro ordinamento giuridico è previsto all'art. 148 cod. civ. l'obbligo di legge al mantenimento economico della prole secondo le proprie possibilità economiche, obbligo esteso anche in favore del coniuge sia in costanza di matrimonio sia, se il Tribunale lo prevede, a seguito della separazione o del divorzio.

La violazione di tale obbligo è penalmente sanzionata ex art. 570 c.p., che punisce la violazione dell'obbligo di assistenza familiare.

Ne consegue che, almeno nei confronti dei figli, è di fatto impossibile sottrarsi a tale obbligo, fatta salva la prova della povertà, nel qual caso il padre separato potrà essere esentato dal dovere di versare un assegno di mantenimento alla prole minorenne, come da ultimo stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 48459/2013.

Una busta paga leggera, anche se inferiore ad € 1.000,00, non autorizza certo il padre a non provvedere al mantenimento della prole.

Anzi, il reato non è escluso neppure se il padre, dimostrando buona volontà, ha corrisposto acconti sulla maggior somma stabilita dal Tribunale Civile.

Anche in presenza di pagamenti parziali, per la Giurisprudenza, il marito separato si sottrae volontariamente all'obbligo di fornire alla prole i mezzi per la sussistenza.

L'unica esimente è solo ed esclusivamente lo stato di povertà. Il padre separato, in poche parole, deve fornire la prova di un vero e proprio stato di indigenza, in quanto le difficoltà economiche, seppur gravi ed oggettive, da sole non bastano.

In ogni caso, la Giurisprudenza non è univoca sul punto ed esiste un contrasto giurisprudenziale molto profondo, soprattutto tra i Giudici di merito (Tribunali e Cordi d'Appello) e Corte di Cassazione.

Dopotutto, anche Mk&P ritiene che vada operato un serio bilanciamento di interessi in queste fattispecie, che deve investire, da un lato, il diritto della prole ad essere mantenuta, conformemente a quanto previsto dall'art. 148 cod. civ., e, dall'altro lato, l'integrità della persona umana e la dignità dell'uomo.

Un uomo non deve essere ridotto alla povertà, ma la Giurisprudenza, prima che la situazione degeneri, deve mediare tra i coniugi litigiosi e valutare se il coniuge tenuto al mantenimento si stia colpevolmente sottraendo ai propri obblighi o se, invece, adempiendo ai propri obblighi rischi di andare incontro ad un serio momento di difficoltà.

Nel qual caso, bisogna, ad avviso di chi scrive, continuare a tutelare il diritto dei figli al mantenimento, senza, tuttavia, andare a mortificare la persona di un padre in difficoltà economiche.

Certo, Mk&P, che è dotato di un brillantissimo dipartimento di diritto di famiglia, è ben consapevole del fatto che molti uomini, finita l'unità familiare, tendono a dimenticarsi dell'obbligo di mantenimento della prole. 

Molti uomini, ma non tutti e, soprattutto, una netta minoranza che getta ombre su un esercito di padri, che invece affrontano una guerra quotidiana, per cercare di superare i mille ostacoli che la crisi familiare frappone tra loro ed il rapporto con i propri figli, che non sono solo di natura economica.

Un uomo con un reddito di € 1.000,00, che perde il godimento della casa familiare a favore della moglie e deve mantenere due figli, sicuramente non avrà una vita facile, dovendo egli, da quello stipendio, reperire le risorse per trovarsi un alloggio, mantenere sé stesso, la prole, pagare spese e bollette e, magari, anche il 50% del mutuo dell'allora casa coniugale.

In questi casi servirebbero delle soluzioni alterinative ed elastiche, per evitare situazioni di squilibrio sociale ed il prodursi di nuovi poveri. 

Sicuramente, non può essere equiparato un padre in difficoltà ad un padre, che, pur avendo le risorse, si sottrae all'obbligo di mantenimento della prole, magari nascondendo i propri redditi.

 
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sabato 14 dicembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Separazione e divorzio - chi si prenderà il cane? L'affidamento degli animali entra tra i provvedimenti provvisori ed urgenti

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Ed alla fine la Giurisprudenza, nella specie il Tribunale di Milano - Sez. IX Civile, ha deciso anche di occuparsi del destino dei nostri amici a quattro zampe nella crisi familiare.

Nella separazione e divorzio oggi entrano, quindi, in scena i rapporti di affezione con gli animali domestici.

L'animale, essendo stato già da tempo assurto al grado di essere senziente, come peraltro sancito dal Trattato di Lisbona del 2007, gode di diritti inviolabili, con la conseguenza che il Giudice della separazione - o del divorzio - deve necessariamente tenere in considerazione, oltre alla collocazione ed alla regolamentazione dei diritti dei figli, anche i diritti di fido.

Viene di fatto riconosciuto alla coppia in crisi un vero e proprio diritto soggettivo sull'animale da compagnia ed, in sede di separazione, nel caso di presenza nella casa familiare di un animale domestico, il Giudice dovrà ora stabilire a quale dei coniugi affidare l'animale.

Ma chi vincerà l'affidamento di Fido? Il criterio è molto semplice.

Prevale l'interesse morale e materiale del minore a mantenere il rapporto affettivo con l'animale di compagnia. In parole semplice, il cane non segue il padrone, ma, nel caso in cui ci siano, i figli minori.

E siccome gli animali costano, il Tribunale si è anche pronunciato sulle spese di mantenimento, che seguono l'usuale ripartizione tra ordinarietà (a carico del coniuge affidatario della minore) e straordinarietà (a carico di entrambi i coniugi).

Ma se non vi sono figli minori, invece, chi si terrà il nostro Fido?

In questo caso, il Giudice dovrà affidare l'animale al coniuge con cui l'animale ha il rapporto più stretto ed intenso.

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