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domenica 27 ottobre 2013

La normativa Anti-Femminicidio - novità legislative e prospettive applicative e di successo

E' finalmene stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la normativa speciale emanata in tema di femminicidio a causa della inarrestabile strage quotidiana di donne innocenti, vittime dell'orco che troppo spesso si nasconde nel focolare domestico.

Gli specialisti di Mk&Partners sono da anni in prima linea tanto nella difesa delle donne vittime di violenze quanto dei compagni vittime di calunnia da parte di ex inviperite.

Non si può tacere sul fatto che, purtroppo, l'emanazione di una normativa speciale in materia si è resa necessaria a causa del malfunzionamento della giustizia e delle difficoltà da parte dei magistrati di applicare la normativa vigente,

E ciò proprio perché in Italia la fa da padrone un eccessivo garantismo, che trasforma, agli occhi dell'opinione pubblica, le vittime in carnefice. 

Su questo blog non si fa politica, ma un giurista intellettualmente onesto non può esimersi dal denunciare i danni sociali dell'eccesso di buonismo e garantismo. 

Non ha senso promulgare nuove leggi, se non si è in grado di applicare il diritto vigente. 

I reati di stalking, molestie, lesioni, minacce, omicidio et similia sono già presenti nel nostro ordinamento, così come sono presenti le misure cautelari, che, tuttavia, solo in rari casi trovano puntuale applicazione.

Lo Stato di Diritto non è quello stato che necessita di legislazione emergenziale per tutelare i propri cittadini.

Basterebbe, per ogni tipo di reato, mettere da parte il garantismo, vero male del nostro sistema giudiziario, e perseguire seriamente e duramente, anche in sede cautelare, i responsabili in presenza di notizie di reato che appaiono sin da subito fondate.

D'altro canto bisogna punire seriamente i calunniatori ed i loro consulenti, che solo per screditare l'ex di turno si invetano di sana pianta denunce su fatti inesistenti. 

Non bisogna dimenticare che un recente studio del Tribunale di Roma ha svelato che oltre la metà delle denunce per maltrattamenti in famiglia è inventata, al mero fine di screditare la figura dell'ex partner.

E' solo così che si proteggono le vittime dei reati.

Che senso ha introdurre il reato di femminicidio, se poi dobbiamo confrontarci con i proclami dei nostri ministri di Interno e Giustizia, frettolosi nello svuotamento delle carceri e nello smussamento delle misure cautelari.

Alfano si duole del fatto che nel 25% dei casi il soggetto sottoposto a misura cautelare viene poi assolto. 

Ebbene, se la matematica non è un'opinione, se il 25% dei detenuti soggetto a misura cautelare è assolto alla fine del processo, vuol dire che nel 75% la misura cautelare viene a ragione adottata e che, quindi, in linea di massima il sistema funziona. 

Bisogna poi considerare che di questo 25% di casi, solo una minima parte attiene a misure cautelari restrittive della libertà personale. Le misure cautelari vanno dal carcere preventivo al divieto di frenquetazione di determinati luoghi. 

Non si vuole certo negare che di questa minima parte di persone che vengono assolte, pur essendo state sottoposte a misura cautelare, vi sono senz'altro dei casi di misure applicate con troppa fretta, ma sono la minima parte.

Lo Stato deve dire espressamente da che parte sta, perchè rebus sic stantibus è chiaro che il Governo, in persona del ministro Alfano, da un lato svuota le carceri e cerca di limitare il ricorso alle misure cautelari, ma poi emana decreti emergenziali in difesa delle donne.

Si introducono nuovi reati, ma non si puniscono gli autori perché la preoccupazione del governo è rivolta non alla difesa della popolazione, ma alla difesa dei carnefici.  

Fatta questa doverosa premessa, ecco alcune delle principali novità in relazione al contrasto alla violenza sulle donne. 

Il nuovo parametro su cui misurare aggravanti e misure di prevenzione è la relazione affettiva tra vittima e carnefice.

Rilevante sotto il profilo penale è la relazione tra due persone, a prescindere dal fatto che convivano o dal vincolo matrimoniale. 

Viene introdotta una nuova circostanza aggravante generica, applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. 

Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. 

Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche se separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva. 

Se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile, mentre rimane revocabile in tutti gli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima. 

Il questore, in oltre, in presenza di denunce per percosse o lesioni (ora dfiniti come reati sentinella) può ammonire il responsabile, richiedendo altresì al Prefetto di procedere con la sospensione della patente di guida del molestatore. 

Si estende, quindi, alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo stalking. 

Pur non essendo ammesse segnalazioni anonime, è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. 

L'ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. 

In caso di flagranza, l'arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. 

A prescindere dalll'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, su autorizzazione del Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'aggressore potrà essere controllato attraverso il braccialetto o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche. 

Da quanto precede è evidente che questa legislazione antifemminicidio, tanto sbandierata come innovativa e risolutiva, non è altro che un calderone di reati e misure già esistenti, ma non applicate in modo opportuno dai magistrati inquirenti e decidenti.

Proprio per questa ragione, se non si riscoprono i principi ispiratori del nostro ordinamento penalistico (principio di non colpevolezza e non di innocenza) e non si restituiscono alla pena tutte le sue naturali funzioni precipue (non solo rieducativa, ma anche punitiva, deterrente e neutralizzativa), nel nostro Paese non vi sarà giustizia, e questo discorso vale per tutte le vittime dei reati, incluse le donne maltrattate e uccise dall'orco che si nasconde dentro casa.

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