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domenica 12 maggio 2013

Divorzio senza frontiere ... semaforo giallo per il divorzio lampo ... separazione e divorzio pronunciati all'estero sono validi e possono essere trascritti in Italia


Nell'era della globalizzazione cadono anche le frontiere di amore e sentimenti ed il numero di matrimoni misti è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.

Ma, dopo il fatidico si, yes, da et similia, l'amore spesso e volentieri si volatilizza, con un altrettanto esponenziale aumento di separazioni e divorzi.

Non è intenzione di chi scrive capire perché tutto ciò accada, compito che lascio volentieri a sociologi ed antropologi, ma lo scopo di questo breve (si augurano i responsabili del sito) scritto è fornirvi alcuni suggerimenti di come comportarvi in questi casi.

In primo luogo, il matrimonio contratto all'estero, valido secondo il diritto dello Stato in cui si sono celebrate le nozze, è riconosciuto anche in Italia e può essere trascritto presso il Registro dello Stato Civile (in poche parole il Comune).

Se poi, alas, gli sposini giungono all'idea di divorziare, secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti in Italia, sarà possibile assoggettare la separazione, o addirittura direttamente il divorzio, alla giurisdizione ed alla legge dello Stato estero in cui vi siete sposati e far regolarmente trascrivere il provvedimento estero in Italia.

Magari vi starete chiedendo quale sia l'utilità pratica di questi suggerimenti.

Ve lo spiego subito. La procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in Italia è alquanto lunga e complessa. 

Quand'anche tra i coniugi non vi sia litigiosità, il che purtroppo non avviene molto spesso in caso di crisi coniugale, nel nostro paese è necessario prima separarsi e poi, decorsi n. 3 anni dalla sentenza di separazione, è possibile procedere con il divorzio.

Quindi, in ogni caso, la coppia in crisi rimarrà per ben 3 anni nel limbo della separazione. 

Al contrario, in molti Stati esteri, per ragioni che non sto qui a considerare, alla libertà matrimoniale si accompagna la libertà di sciogliere il vincolo coniugale ed è addirittura previsto il divorzio immediato (quindi senza separazione preventiva), anche in via amministrativa, rivolgendosi alla stessa autorità che ha celebrato il matrimonio.

Questo tipo di procedure, previste ad esempio, per non andare troppo lontano, nella Federazione Russa, consentono di evitare anche l'iter processuale, in ogni caso più lungo.

Ma qual'è la validità di questi divorzi lampo nell'ambito dell'ordinamento italiano?

Un divorzio alla velocità della luce avanti ad un'autorità amministrativa straniera sarà riconosciuto in Italia?

Prendiamo il caso di Tizio e Katiusha.  I due si innamorano, contraggono matrimonio a Mosca e si trasferiscono a Milano, ove stabiliscono il centro prevalente della vita coniugale.

Finito l'idillio Tizio e Katiusha litigano, la convivenza tra i due diventa un incubo e decidono di liberarsi l'uno dell'altro senza strascichi, divorziando in via amministrativa avanti all'Ufficiale di Stato Civile di Mosca. 

Tizio tira un sospiro di sollievo e, rientrato in Italia, si reca tutto baldanzoso e sorridente in Comune, con il certificato di divorzio legalizzato e tradotto, ma l'Ufficiale di Stato Civile quando vede l'atto russo storce il naso e gli dice che solo il divorzio ottenuto mediante sentenza di un Tribunale Estero che rispetti i principi dell'ordine pubblico e buon costume dell'ordinamento italico può essere trascritta.

Tizio, evidentemente allergico agli avvocati, non si da per vinto e, sempre deciso a fare di testa sua, chiama Katiusha e la convince a ricorrere al Tribunale Russo per ridivorziare.

Tuttavia, è principio comune a molti ordinamenti quello del “ne bis in idem”, vale a dire che in un ordinamento giuridico uno stesso caso non può essere deciso due volte. Tizio e Katiusha per la legge russa sono già legalmente divorziati.

Tizio, allora, torna sconsolato in Italia e, disperato, questa volta dall'avvocato ci va e quest'ultimo gli spiega che il cittadino italiano, nel caso di divorzio previsto dallo Stato estero come atto amministrativo, può ottenere la trascrizione e quindi l'Ufficiale Civile non poteva rifiutarsi di ricevere l'atto di divorzio. Se proprio l'Ufficiale dello Stato Civile si impunta, non è comunque il caso di disperarsi, perché si può comunque ricorrere al giudizio di delibazione della Corte d'Appello competente.

In ogni caso, per avere maggiori probabilità di essere accolta al primo colpo, la richiesta di trascrizione del divorzio lampo deve essere argomentata con alcuni principi di diritto consacrati dalla Suprema Corte di Cassazione, che non sto qui ad elencarvi per non tediarvi con il mio legalese.

E' fondamentale considerare che il divorzio o la separazione non saranno mai riconosciuti se pronunciati in via amministrativa, ma anche in via giudiziaria, in uno Stato Estero i cui principi siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume (ad esempio Stati che non prevedono alimenti e mantenimento per il coniuge debole oppure con regole in materia di affidamento dei minori che pregiudicano i diritti di uno dei genitori).

Se, invece, è tutto in regola, ma l'Ufficiale di Stato Civile non ci vuol proprio sentire, il riconoscimento può essere richiesto con il giudizio di delibazione alla Corte d'Appello competente per territorio.

Naturalmente, la procedura nostrana è tendenzialmente sempre esperibile fino a quando non si sia iniziato l’iter straniero.






























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