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domenica 28 febbraio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Legge di Stabilità e leasing immobiliare

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии

La Legge di Stabilità ha di recente introdotto lo strumento del leasing immobiliare.

La locazione finanziaria immobiliare prevede che la banca, o altro intermediario finanziario, si obblighi ad acquistare, o a far costruire, un immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e lo metta a disposizione di quest’ultimo per un determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto sarà l’utilizzatore a decidere se versare una maxirata finale al fine di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito; altrimenti potrà chiedere la prosecuzione del contratto di locazione finanziaria o rinunciare definitivamente all’acquisto.

In caso di risoluzione del contratto di leasing per l’inadempimento dell’utilizzatore, la banca ha diritto alla restituzione dell’immobile ed é tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotti i canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Una novità importante é la possibilità, nel caso in cui l’utilizzatore non riesca a versare quanto dovuto e alle scadenze pattuite, di chiedere la sospensione dei corrispettivi periodici. Tale facoltà, subordinata al verificarsi di determinati eventi tra i quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, é concessa all’utilizzatore per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing.

I destinatari di questo strumento sono principalmente giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono proprietari di immobili a destinazione abitativa, ovvero la categoria che ha maggiori difficoltá ad ottenere un mutuo dalle banche. 

La normativa prevede infatti che i soggetti rientranti in questa categoria possano acquistare la casa in leasing ottenendo una detrazione Irpef del 19% sui canoni fino a 8.000 euro all’anno e una detrazione sempre del 19% calcolata su un massimo di 20.000 euro sul pagamento del prezzo di riscatto finale.

L’imposta di registro è pari all’1,5% del prezzo dell’immobile. Per gli over 35 o, in ogni caso, per chi dichiara un reddito superiore a 55.000 euro, le detrazioni sono ridotte della metá, ossia 4.000 euro annui per i canoni e 10.000 euro per la maxi-rata finale.

La convenienza del leasing immobiliare, rispetto al contratto di mutuo, consiste per l’utilizzatore principalmente nella maggior facilità ad ottenere l’approvazione per avviare lo stesso da parte dell’intermediario finanziario, considerato che non vi é l’obbligo di garantire il finanziamento con l’iscrizione di ipoteche (oltre naturalmente ai vangaggi fiscali già enunciati all’interno di questo articolo).

Per le banche, invece, il contratto di leasing comporta un grande vantaggio in caso di morosità dell’utilizzatore poiché, una volta convalidato lo sfratto, possono procedere alla vendita del bene immobile, evitando così le difficoltá e le lunghe tempistiche delle procedure esecutive immobiliari.

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venerdì 19 febbraio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Perchè trascrivere il contratto preliminare di compravendita immobiliare conviene sempre

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Capita spesso, soprattutto a cittadini stranieri, di stipulare contratti preliminari di vendita con società di costruzione e di non trascrivere il preliminare, e ciò spesso per risparmiare il costo della trascrizione.

Ora, il nostro ordinamento prevede esclusivamente la possibilità di trascrivere i contratti preliminari stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, ragione per cui per poter beneficiare della tutela legale legata alla trascrizione, bisognerà per forza di cose rivolgersi ad un avvocato e ad un notaio.

Ciò è fondamentale il promissario acquirente (il compratore) vuole tutelarsi contro la possibilità, purtroppo assai frequente, che il costruttore entri in crisi.

Ciò tanto in caso di fallimento, quanto nel caso di espropriazione immobiliare, vale a dire il pignoramento.

La trascrizione del contratto preliminare in caso di pignoramento pignoramento può salvare le sorti e le tasche del promissario acquirente, vanificando il pignoramento, che invece se debitamente trascritto, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, tutti gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati, quand'anche questi siano anteriori.

L'immobile oggetto di preliminare non trascritto, se pignorato, verrà venduto all'asta, non assumendo alcun rilievo gli eventuali accordi precedentemente stipulati con il costruttore o il proprietario, espropriati a seguito dell'instaurazione del giudizio esecutivo.

In un siffatto contesto, al promissario acquirente non resta che procedere giudizialmente contro il costruttore per la restituzione degli importi corrisposti ed il risarcimento dei danni.

Allo stesso modo, in caso di fallimento del costruttore, la trascrizione del preliminare aiuta senz'altro il compratore, in caso di crisi e successivo fallimento del costruttore o sua ammissione a procedura di concordato preventivo.

La trascrizione del preliminare, ovviamente prima del fallimento, consente al promissario acquirente di poter prendere o mantenere il possesso dell'immobile, al fine di concludere il contratto definitivo con il curatore fallimentare, che non può procedere a revocatoria, ovvero in caso di scioglimento del preliminare può insinuare il proprio credito al passivo al privilegio ex art. 2775 bis cod. civ.


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giovedì 28 gennaio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Ecco come cambierà la responsabilità medica

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La responsabilità medica è un tema che a noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии sta particolarmente a cuore. 

Nata di fatto dalla prassi dei tribunali sulla scorta della professional malpractice d'oltre oceano, la responsabilità medica è stata oggetto di un lungo e acceso dibattito dottrina e giurisprudenziale, ma i vari governi non hanno mai affrontato in modo sistematico una questione tanto delicata.

Nella responsabilità medica si contrappongono infatti due diritti e interessi che in apparenza sembrano convergenti, ma che in realtà sono contrapposti,

Ovvero, il diritto del paziente ad ottenere una prestazione sanitaria erogata in modo puntuale, secondo le regole della diligenza, prudenza e perizia richieste per il tipo di attività svolta (art. 1176 cod. civ. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed il diritto del medico di operare in serenità, senza dover vivere nell'ansia di oiter incorrere in denunce e cause di responsabilità in caso di intervento non riuscito.

E' chiaro che non si sta parlando dei casi in cui il medico improvvido causi lesioni se non la morte del paziente per errori banali.

Si sta affrontando il tema di una normale attività in cui non sempre l'intervento riesce ad hoc.

Interventi legislativi in materia erano rari e redatti in modo impreciso e contraddittorio, come nel caso del Decreto Balduzzi (vd. nostro articolo del 2014).

Oggi, invece, la Camera dei Deputati ha approvato, a favore di cittadini e operatori sanitari, la legge sulla responsabilità professionale approvata. 

Ovvio, manca ancora il passaggio al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese al riguardo.

Una riforma molto attesa di tutta la materia che, secondo una certa stampa (vd. Corriere della Sera di oggi), dovrebbe portare vantaggi sia a chi chiede il risarcimento del presunto danno subito durante una cura o un intervento, sia a chi viene accusato di averlo procurato (singoli operatori). 

Secondo il Governo la riforma dovrebbe consentire la riduzione della cd. medicina difensiva.

Tra le principali novità, spiccano l’obbligo di assicurazione per strutture pubbliche e private, tempi più veloci, introduzione nel codice penale di un reato sanitario specifico. 

Viene riportata tra le "novità", la possibilità per un paziente, che ritiene di essere stato lesionato, di denunciare il medico portando le prove, attraverso ad esempio relazioni di periti. Risulta a chi scrive che la persona offesa possa sempre portare le prove a corredo della propria denuncia.

Sempre secondo la stampa, rappresenta una vittoria per il paziente la possibilità di procedere giudizialmente entro cinque anni a partire dall’episodio. 

A nostro avviso, questa norma tutela solo le Aziende Sanitarie.

Condivide i nostri dubbi il Dott. Tonino Aceti, coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, poco convinto della norma sull’inversione dell’onere della prova. 

Noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии siamo scettici soprattutto per quanto riguarda il regime di prescrizioni e decadenze.

Sino ad oggi, la prescrizione decennale (e non quinquennale) decorreva, come scritto dall'Avv. Renato Musella su Il Sole 24 Ore del 22/2/2008, non dal fatto lesivo, ma dalla scoperta del nesso causale tra il fatto lesivo ed il danno lamentato dal paziente.

Facendo un esempio, il paziente che abbia contratto il virus dell'HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto, potrebbe proporre la causa di risarcimento entro 10 anni non dalla operazione e neppure dalla scoperta di aver contratto il virus dell'HIV, ma dal momento in cui scopre che ha contratto il virus a seguito dell'operazione, ricollegando l'evento dannoso (infezione) ad un fatto storico ben preciso (operazione chirurgica con trasfusione).

Ancora una volta, una riforma che contiene una decisa contrazione dei diritti del cittadino, presentata come portatrice di vantaggi e tutele.
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lunedì 25 gennaio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Ваш рейс задержали или отменили?

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Вам положено до 600€ компенсации, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке

Ваша законная компенсация

Вы получите положенную компенсацию, согласно воздушному кодексу ЕС (Закон ЕС № 261/2004). Наши юристы стоят на стороне пассажиров и стремятся, чтобы все получили положенную по закону компенсацию. Мы поможем вам, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке.

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mercoledì 30 dicembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - ha il piacere di comunicare che dal 4 Gennaio 2016 sarà aperta la nuova sede di Via Vittor Pisani n. 9


MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - ha il piacere di comunicare che dal 4 Gennaio 2016 sarà aperta la nuova sede di Via Vittor Pisani n. 9 e porge a tutti Voi i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.




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giovedì 12 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: opposizione a decreto ingiuntivo - il titolo su cui si fonda la domanda del ricorrente deve essere accuratamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta


Interessante ordinanza del Tribunale di Imperia, che accoglie pienamente le argomentazioni di Mk&Partners, in merito alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla decadenza del creditore dalla possibilità di indicare il titolo su cui si fonderebbe il preteso credito oltre il termine per la costituzione in giudizio.

Il Tribunale ha fatto proprie le nostre argomentazioni, trasformando l'ordinanza in un vero e proprio prontuario su queste spinosissime questione.i

Partendo, si potrebbe dire, dall'abc del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, questo viene definito, come ampiamente puntualizzato da atavica giurisprudenza, come un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la convenuta opposta ricopre la posizione giuridica sostanziale di attrice, mentre la convenuta ricopre il ruolo di convenuta sostanziale.

Ebbene, prendendo le mosse da un principio, alla cui affermazione ha contribuito anche Mk&Partners con numerose pronunce di merito (ex plurimis Tribunale di Milano - Sez. IV - Sentenza del 16/4/2013), ovvero che il creditore deve solo affermare il titolo giuridico su cui si fonda il diritto dedotto in giudizio, il Tribunale di Imperia sottolinea come la fattura non costituisca assolutamente detto titolo, non avendo la stessa natura contrattuale, ma riducendosi essa a mero documento fiscale proveniente dalla parte che intende avvalersene.

Per tale ragione la fattura, aggiunge il Tribunale di Imperia, non costituisce e non può costituire elemento idoneo a comprovare la sussistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto una determinata prestazione, comunque tutta da dimostrare, la pattuizione di un determinato corrispettivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione. 

Questo in punto di diritto sostanziale. Ma vi è di più. Il Tribunale di Imperia evidenzia il momento preclusivo entro il quale deve essere dedotto il titolo fondamentale dell'opponente.

La sede naturale è la comparsa di costituzione e risposta, ove va indicato il diritto della parte asseritamente adempiente ad ottenere la controprestazione.

La mancata indicazione in comparsa non dell'accordo sic et simpliciter, ma la descrizione compiuta ed accurata dei suoi termini essenziali (contenuto, data di conclusione, natura della prestazione, contestualizzazione,  circostanze della prestazione eseguita) determina la decadenza automatica della parte, in quanto tardiva rispetto alla determinazione del thama decidendum, attraverso la cristallizzazione di petitum e causa petendi, che, come ben noto, si svillupanno negli atti introduttivi.



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martedì 10 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Il pvc redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, non rientrando tra quelli espressamente previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992

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Il P.V.C. (processo verbale di contestazione) è contemplato dal rinvio operato dall’articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972, contenuto nel comma 1 dell’articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche disposte dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza, mediante indagini di polizia amministrativa, si deve concludere con la redazione di un processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente, o a chi lo rappresenta, e le risposte ricevute. 

Il P.V.C. riveste mera natura di atto pubblico, formato da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, mediante il quale si attesta, o si descrive, un determinato comportamento o una determinata situazione, al fine di rendere possibile l’utilizzazione dell’atto medesimo come mezzo di prova. 


Si tratta, per l’effetto, di atto pubblico ex articolo 2699 ss cod. civ. e atto recettizio (che acquista cioè validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari), al quale deve riconoscersi l’efficacia di piena prova, seppur con limiti ben precisi, fino a querela di falso.

Peraltro, il P.V.C. è  di foriero di importanti effetti e conseguenze di natura giuridica, che vanno ben oltre l’aspetto probatorio strictu sensu delle violazioni rilevate in sede di verifica e dei relativi addebiti. 

In ambito tributario, il processo verbale di constatazione è stato, infatti, man mano configurato dal legislatore come mezzo necessario ad attuare uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, il processo di adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 5 bis del D.lgs n. 218/1997) o, ancora, per segnalare agli uffici accertatori l’opportunità di procedere all’applicazione delle misure cautelari previste dai commi da 1 a 6 dell’art. 22 del D.lgs n. 472/1997, sulla base degli importi contenuti nei rilievi del processo verbale di constatazione.

Si può, pertanto, affermare che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di Finanza incaricati di eseguire controlli fiscali nella forma di accessi, ispezioni e verifiche, non concludono l’intervento ispettivo con l’atto tipico di un comune agente accertatore (di massima, organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro), ma piuttosto predispongono un atto conclusivo dell’attività ispettiva fiscale che, per la specialità della materia, non si può, invero, identificare, completamente in quello regolato dagli artt. 134 e seguenti del c.p.p.

Ne consegue che il processo verbale di constatazione redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, perché non rientra tra quelli previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992. 

Per stabilire quali atti siano impugnabili in via differita e quali, invece, non siano impugnabili in assoluto, il criterio da seguire è, infatti, quello tracciato per il processo amministrativo. 

Gli atti non nominati, se sono atti lesivi, non sono da impugnare immediatamente, ma con ricorso contro gli atti successivi, rispetto ai quali l’atto non impugnabile ha valore di atto presupposto o pregiudiziale. 

Ciò significa, in pratica, che il contribuente, ricevuto un atto non compreso tra quelli espressamente indicati come impugnabili autonomamente, deve attendere che gli venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e proporre ricorso contro entrambi.




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venerdì 6 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: ricorso per decreto ingiuntivo ammissibile sulla base di accordi a latere alla sentenza di separazione, anche se emessa dall'autorità giurisdizionale estera

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giovedì 1 ottobre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: no all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

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L'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza di un coniuge economicamente debole, non costituisce oggetto dei provvedimenti del giudice della separazione (o del divorzio).

In questi casi casi, peraltro, il pregresso consenso all'assegnazione, quand'anche prestato, da uno dei coniugi, in favore dell'altro, è sempre revocabile.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha integralmente accolto le difese di Mk&Partners e, per l'effetto, in accoglimento delle nostre domande, ha integralmente riformato l'ordinanza del Tribunale di Como, con la quale il Presidente ribadiva l'assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi, nonostante fosse stato revocato il consenso da parte del coniuge, che, pur in assenza di figli minori o non autosufficienti, aveva illo tempore acconsentito all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.

Mk&Partners ha evidenziato nel proprio reclamo come l'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, in favore di un coniuge, piuttosto che di un altro, realizzi una fondamentale ingiustizia e violazione di legge nonché leda prondamento i diritti del coniuge privato dell'assegnazione.

In caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole, se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché la norma che prevede l'assegnazione dispone espressamente che essa è stabilita nell'interesse della prole e non di un coniuge.

Ciò in quanto, secondo un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge (anche non proprietario della casa) presso il quale sono collocati i figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, e ciò, secondo la ratio della norma, nell'esclusivo interesse dei figli stessi, e non certo nell'interesse del coniuge. 

L'art. 337 sexies cod. civ., infatti, stabilisce espressamente che, nell'ambito della crisi coniugale, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, non facendo menzione alcuna al coniuge debole.



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giovedì 27 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Pronti i vaucher per l'internazionalizzazione - Aperte le registrazioni dal 1 Settembre


Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative ed i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 15 maggio 2015.

Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online  a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.

Per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 le imprese, acquisita la password di accesso con la procedura di registrazione, potranno avviare e completare le fasi di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine, attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

A beneficiare dell'iniziativa saranno micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. 

Di fatto verranno erogati singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro, proprio per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. 

Per avere accesso al voucher, l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

Una quota delle disponibilità finanziarie sarà riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione, partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.


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