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mercoledì 27 agosto 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: I precedenti di MK&PARTNERS Адвокат в Италии: L'accertamento induttivo dell'INPS per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone è nullo in caso di cessione di partecipazioni sociali

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E' stato di recente comunicato allo Studio Mk&Partners un provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico proposto all'INPS di Milano che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità e la conseguente revoca dell'accertamento induttivo per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone.

Al contribuente da noi difeso era stato notificato l’avviso di accertamento induttivo, con il quale si richiedeva il pagamento di un ingente importo sulla base di un presunto, ed in realtà mai verificatosi, omesso versamento dei contributi pensionistici e degli oneri accessori, nella sua qualità di socio di società di persone ********* S.a.s. di ******* & C.

Infatti, ad avviso dell'INPS, sarebbe emerso che il contribuente sarebbe stato socio della predetta società e per tale ragione lo stesso era stato iscritto ex officio alla competente gestione separata, con conseguente imposizione contributiva a decorrere dall'iscrizione in Camera di Commercio della società de qua e del nominativo dei soci e degli amministratori.

In realtà, il contribuente aveva da anni ceduto le proprie quote di partecipazione societarie a soggetto terzo, e l'atto di trasferimento risultava regolarmente iscritto presso la CCIAA competente.

Pertanto, il contribuente aveva illo tempore perso la propria qualifica di socio e amministratore della società di persone, che aveva anche modificato la propria forma societaria.

La ragione per la quale l'INPS aveva contestato al contribuente il mancato versamento dei contributi pensionistici è molto semplice e tipica del nostro ordinamento, dove la mano destra spesso e volentieri non si intende con la mano sinistra.

L’accertamento induttivo notificato al nostro cliente era frutto di un errore omissivo, ascrivibile solo ed esclusivamente all'INPS ed alla competente Camera di Commercio.

Come ben noto, infatti, l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione alle CCIAA presentate dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1/1/2004.

Pertanto, tali soggetti da tale data sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione agli enti previdenziali, con conseguente semplificazione degli adempimenti dei contribuenti attraverso l’informatizzazione dei processi comunicativi tra le Camere di Commercio e l’INPS. 

Un imprenditore commerciale, a far data dal 1/1/2004, avrebbe in teoria dovuto solo iscriversi alla sezione ordinaria della CCIAA, per assolvere anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni contributive.

Di fatto, attraverso la periodica trasmissione dei dati da parte della CCIAA all'INPS, dovrebbe essere realizzata sia l’iscrizione che la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive gestioni previdenziali.

Anzi, proprio per fugare ogni dubbio interpretativo circa le nuove procedure, l’INPS nel febbraio 2004 ha emanato una circolare esplicativa, la Circolare n. 39, ove tra le altre cose specificava che “per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite da Unioncamere, i dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa saranno richiesti agli interessati direttamente dall’Istituto”, esonerando, quindi, i contribuenti da qualsivoglia incombente o onere;

Poiché la società di cui era socio il contribuente da noi difesa è stata costituita ed iscritta in CCIAA dopo l'entrata in vigore della predetta norma, alla medesima ed ai suoi soci trovava ratione temporis applicazione la novella legislativa in commento, secondo i principi interpretativi forniti con la circolare n. 39/2004.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione del contribuente alla competente gestione separata, tanto le comunicazioni circa la costituzione dell’ente giuridico quanto le comunicazioni relative alla cessazione dell’ente o dei soci/amministratori avrebbero dovuto essere effettuate ex officio all'INPS direttamente dalla competente CCIAA.

 Alla luce di quanto sopra, è evidente che il contribuente non può e non deve assistere inerme alla lesione dei suoi diritti ed interessi legittimi per un errore imputabile solo ed esclusivamente a fatto e colpa della Pubblica Amministrazione, che ha omesso di effettuare i flussi informativi ex lege prescritti.

Ne consegue che, come eccepito ed argomentato dallo Studio Mk&Partners, il contribuente non era tenuto a pagare contributi ed accessori per il periodo in cui aveva cessato la propria qualità di socio di società di persone con atto di trasferimento di partecipazioni societarie, iscritto nell’apposita sezione della CCIAA in e, pertanto, efficacemente opponibile all'INPS.

A supporto di tale tesi difensiva, peraltro, è stato argomentato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cancellazione del contribuente dagli elenchi delle Camere di Commercio e la relativa iscrizione in CCIAA dell’atto che produce il relativo effetto è opponibile agli enti fiscali e previdenziali (cfr. ex plurimis Cass. 3946/2011, 2639/2001);

Infatti, la Corte di cassazione, da ultimo con sentenza 3946/2011, ha stabilito che l'eventuale cessione delle partecipazioni societarie, per essere opponibile ai terzi, e nella fattispecie al fisco o agli enti previdenziali, deve essere trascritto antecedentemente nel registro delle imprese.

Ad integrale accoglimento del ricorso gerarchico l'INPS ha disposto la revoca e l’annullamento del provvedimento di accertamento induttivo impugnato e lo sgravio totale dei contributi induttivamente accertati in via meramente presuntiva.


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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: I precedenti di MK&Partners: Avviso di accertamento nullo in caso di notifica al domicilio fiscale - Commissione Tributaria Provinciale

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E' di oggi la pubblicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di ****** che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità dell'accertamento fiscale notificato al domicilio fiscale anziché alla residenza anagrafica di un contribuente da noi assistito.

Come noto, oggi l'avviso di accertamento tributario, se non opposto nel termine di legge, assume al contempo il valore di titolo esecutivo e di atto di precetto ed ha, in determinati casi, sostituito le famigerate e tanto temute cartelle esattoriali.

E', quindi, fondamentale in siffatte ipotesi che l'atto sia portato a conoscenza effettiva, e non solo probabile, del contribuente, il quale, in caso di mancata opposizione o pagamento spontaneo nel termine di legge, si troverà sul groppone un titolo esecutivo pronto per essere azionato da Equitalia, senza alcun ulteriore avviso da parte del Fisco e controllo da parte dell'autorità giudiziaria (SIC).

Ne consegue che la effettiva conoscenza dell'atto impoesattivo da parte del contribuente è fondamentale, vista la gravità delle conseguenze in caso di mancata conoscenza dell'avviso di accertamento.

Dopotutto, la conoscenza effettiva dell'atto tributario è richiesta espressamente da una norma che pochi conoscono, vale a dire l'art. 6 della Legge n. 212/2000, che impone apertis verbis all'amministrazione Finanziaria di assicurarsi che il contribuente abbia preso effettiva cognizione degli atti a lui destinati.

La presunzione di conoscenza effettiva non può essere soddisfatta dalle notifiche degli atti tributari presso il domicilio fiscale, quando questo non coincida con la residenza anagrafica.

Anche in considerazione delle moderne e costose banche dati di cui è dotata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare lo sforzo di verificare la residenza anagrafica del Contribuente e controllare che coincida con il domicilio fiscale, e ciò proprio in ottemperanza del suddetto principio normativo, ma anche del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi di ragionevolezza e correttezza dell’azione amministrativa, cui soggiace necessariamente anche il Fisco.

Infatti, quando l'avviso di accertamento viene notificato al domicilio fiscale, anziché alla residenza anagrafica, si realizza una violazione delle norme in materia di notificazione.

Ne consegue che la nullità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), in caso di mancata opposizione dovuta all'aver incolpevolmente ignorato la pretesa dell'Erario, non viene in alcun modo sanata e si riflette necessariamente sul diritto del Fisco di agire in executivis contro il contribuente, determinandone, a sua volta, la nullità.

Peraltro, quand'anche la notifica dovesse avvenire presso familiari del contribuente, nell'atto di notifica dovrebbe, comunque, essere certificata la convivenza di questi ultimi con il contribuente stesso, presunzione superabile mediante la produzione del certificato storico anagrafico.

Quando, invece, come nel caso di specie, l'atto impoesattivo, oltre ad essere notificato ad indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, viene per di più notificato mediante consegna a mani del portiere, vengono in rilievo altri possibili profili di nullità della notifica, in relazione ai quali lo Studio ha già ottenuto precedenti pronunce da parte della Corte d'Appello di Milano negli anni 2010 e 2013.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico nel seguente ordine:

-I familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
-Il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone.

L'ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato e ne consegue la nullità della notificazione se:

-non è rispettato l'ordine preferenziale sopra indicato;
-non è specificamente indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10/1/2007, n. 279, ha ribadito il principio della necessaria certificazione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.

È nulla la notificazione, quand'anche richiesta presso l'indirizzo di residenza del contribuente, se eseguita nelle mani del portiere, qualora la relazione dell'ufficiale giudiziario, o dell’agente postale, non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata e delle ricerche effettuate, anche senza ricorrere a forme sacramentali.

Va anche aggiunto che, in caso di notifica al portiere, è necessario non solo dare atto delle vane ricerche, ma anche spedire successivamente una raccomandata per avvisare dell'avvenuta consegna al portiere.

Anche questa formalità deve essere espletata a pena di nullità della notifica.

Infine, il portiere di un condominio deve ricevere la notifica della copia di un atto, dichiarandosi specificamente “addetto” alle notifiche ed incaricato dal destinatario di tale mansione.

Deve essere indicata sull'originale della relata di notifica redatta dell’ufficiale giudiziario procedente la dichiarazione resa dal portiere, nel qual caso ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, presunzione che può essere superata con prova contraria da fornire da parte del destinatario.

Tale prova ben può essere rappresentata dal fatto che il contribuente ha mutato la propria residenza ed ivi riceve regolarmente tutta la propria corrispondenza. 

Infatti, il portiere dello stabile condominiale in cui vivete può ritirare la corrispondenza a Voi diretta solo se espressamente e per iscritto a ciò delegato.

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giovedì 24 luglio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Итали: Operazione antipirateria - il portale Mail.ru bloccato in Italia

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Nell'ambito di una recente operazione anti-pirateria, il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha ordinato di bloccare l’accesso dall’Italia a 24 siti che ospitavano materiale pirata. 


Tra questi anche il portale russo Mail.ru, che, tuttavia, è un sito multifunzione che ospita account di posta, un motore di ricerca ed anche alcuni social network, attraverso cui milioni di cittadini, non solo russi, ma anche ucraini e delle repubbliche ex sovietiche, lavorano e si tengono in contatto con amici e parenti.


Il reato contestato è quello di cui all’articolo 171 ter, Comma II della legge sul diritto d’autore (LDA).


Un sequestro disposto in seguito alla denuncia di un distributore italiano, che contestava la presenza, sui portali sequestrati, di due film non ancora presenti sul mercato dell’home video, ovvero «The Congress» e «Fruitvale Station».


E' proprio il coinvolgimento del portale Mail.ru che lascia alquanto perplessi.


Infatti, Mail.ru è l'equivalente russo di Google.com, visitato ed utilizzato in tutto il mondo da milioni di utenti, provenienti da tutte le aree dell'ex URSS, che magari hanno un account email di lavoro, o personale, sul portale o che si tengono in contatto attraverso i social network del pacchetto Mail.ru.                                               
L'oscuramento (se di oscuramento si può parlare, visto che si tratta di un blocco degli indirizzi Ip facilmente aggirabile e non di oscuramento del server posizionato sul suolo straniero), di importanti siti stranieri, che uniscono milioni di utenti innocenti, solleva parecchi dubbi sulla opportunità della misura.



La responsabilità penale è personale e non si può certo danneggiare il portale Mail.ru, nè i suoi utenti estranei all'attività di pirateria, a causa della condotta illecita di pochi. 


Queste operazioni dimostrano i forti limiti del nuovo Regolamento Antipirateria adottato da Agcom, in forza del quale potrebbe essere a rischio "oscuramento" anche un sito come YouTube, pieno zeppo di materiale che viola il copyright, anche se, alla fine, chissà come mai, sono i social network russi, che fanno concorrenza agli americani Facebook e Google, ad essere bloccati.


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mercoledì 23 luglio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Mail.ru заблокировали в Италии по обвинению в пиратстве

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После "Vkontakte", это теперь очередь портал "Mail.ru" быть заблокирован на территории Италии.

Это другой случай, потому что это было прокуратура Рима, а не гражданский суд Рима. Это серьезное нарушение ст. 171 ter пункт II Закона об авторском праве (LDA).

По жалобе "Eyemoon Pictures" прокуратурой Рима была начата так называемая «Операция Eyemoon» (Operazione Eyemoon).

В ходе расследования удалось подтвердить нарушение авторских прав на страницах Mail.ru и ещё нескольких сайтов, файлообменников и стриминговых порталов.

В итоге Mail.ru попал в список из 24 заблокированных пиратских ресурсов. 

В списке также оказался файлообменник Кима Доткома Mega, расположенный по адресу Mega.co.nz, и ещё несколько небольших торрент-трекеров и стриминговых сайтов с фильмами и видео.

В поиске Mail.ru действительно можно найти ссылки на разделы с фильмами «Конгресс» и «Фрутвэйл».

Тем не менее, на сайте приводятся лишь короткие текстовые описания кинолент и их трейлеры. 


Снова если бы Mail.ru обратилась к Avv. Ренато Музелла, всего этого не случилось бы.

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sabato 19 luglio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: L'assurdo reato del mancato versamento IVA a seguito di regolare presentazione della dichiarazione dei redditi

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L'omesso versamento Iva è un stranissimo, che è difficile da comprendere nella sua struttura e nella sua essenza.

Di fatto il reato in parola è quello che punisce chi presenta la dichiarazione, ma non paga l'IVA o che non presenta la dichiarazione e di conseguenza non paga l'IVA, reato sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni e che sussiste quando, alla scadenza dell'acconto Iva dell'anno in corso, non è stata versata l'imposta dell'anno precedente, per importi superiori a 50.000 euro.

Il reato coesiste e l'illecito fiscale sono tra di loro concorrenti e coesistenti, ragione per cui, accertata l'evasione o l'elusione fiscale, di per sè vengono trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica che procederà per la punizione del reato.

Ciò perché gli elementi costituivi delle violazioni penali e di quelle tributarie sono in parte differenti: ad esempio, le presentazione della dichiarazione Iva è richiesta solo ai fini penali, l'omesso versamento acconti Iva è solo una violazione tributaria.

L'altro elemento importante delle sanzioni riguarda l'esclusione della colpevolezza, in presenza di crisi di liquidità.

Vari tribunali penali (Firenze, Milano, Novara) anche di recente hanno ritenuto che la comprovata situazione di difficoltà economica escluda l'"elemento psicologico" del reato, cioè la volontà di commettere l'illecito. 

Evidentemente va provato l'effettivo stato di difficoltà.

Nei casi affrontati dalle sentenze, si va da un'impresa raggiunta da decreto ingiuntivo per omesso versamento di rilevanti importi, all'indisponibilità materiale di risorse finanziarie.

I giudici hanno accertato la condotta illecita, ma hanno ritenuto non provato il dolo perché, ad esempio, gli imputati vantavano crediti da enti pubblici, la cui mancata riscossione non consentiva di pagare le imposte.

Ma le Sezioni unite, nella sentenza 37424/2013, hanno ritenuto che il reato ci sia anche quando c'è crisi di liquidità.

Partono dal presupposto che l'Iva viene riscossa una volta emessa la fattura (il che per la verità non è sempre così) e quindi il contribuente ha l'obbligo di "accantonamento" degli importi necessari per eseguire il versamento.

Viene comunque riconosciuta al contribuente la facoltà di dimostrare, oltre alla sua crisi di liquidità, anche il fatto che l'omesso versamento non sia dipeso da sua scelta.

Una dimostrazione non semplice.

Le segnalazioni di omessi versamenti Iva, negli ultimi anni, sono molto aumentate, a causa della grave crisi economica, ma non si comprende come possa essere riconosciuto il dolo quando viene comunque effettuata la dichiarazione. Se un soggetto presenta la dichiarazione è ovvio che non abbia alcuna intenzione di violare la legge, mancando l'elemento soggettivo.

Infatti, chi dichiara ma poi non paga ha ormai la certezza automatica di venire scoperto in sede di liquidazione.

Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, si commette il reato di mancato versamento soprattutto per mancanza di liquidità perchè le persone devono pure mangiare e magari si preferisce dare la priorità ad altri pagamenti anziché foraggiare l'Unione Europea.


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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: I precedenti di Mk&Partners: Pirati della Strada - Risarcimento alle vittime anche in assenza di testimoni: Mk&Partners riscrive l'onere della prova

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E' di ieri la pubblicazione della sentenza che, accogliendo le argomentazioni difensive dello Studio, afferma, chiaramente, che nel giudizio risarcitorio per i danni causati da vittime della strada non è richiesta la prova testimoniale, ben potendo avere accesso la prova per presunzioni, per fatti notori e per il celeberrimo, e misterioso, principio dell'id quod plerumque accidit (letteralmente, ciò che accade nella maggior parte dei casi).

Come noto, il Fondo per le Vittime della Strada spesso nega i risarcimenti, richiedendo ai poveri danneggiati una probatio diabolica dell'evento danno occorso, inammissibile in uno stato di diritto. Vi starete chiedendo, ma cos'è questa probatio diabolica? Non è altro che la prova impossibile.

Magari passeggiate con la Vostra bicicletta, o a piedi, di notte, in una strada buia ed isolata e venite improvvisamente travolti da un'auto che scappa.

Come fate a dimostrare che siete stati investiti e che non siete caduti da soli?

Come purtroppo spesso avviene in Italia, a meno che non ci scappi il morto o la stampa si interessi del caso, il Fondo per le Vittime della Strada, spesso e volentieri, in questi casi non risarcisce le vittime di pirati, proprio facendo leva sulla probatio diabolica e su una giurisprudenza molto contraddittoria ed ambigua. Vi sono precedenti giurisprudenziali che in una stessa sentenza esprimono concetti antitetici e contraddittori.

Certo in Italia le truffe alle assicurazioni sono all'ordine del giorno, ma ciò non può voler dire che a rimetterci debbano essere le persone per bene, che hanno sofferto gravi danni dai pirati della strada.


Come fa la persona investita, che magari ha perso conoscenza, a procedere con la ricerca ed identificazione del veicolo pirata, quando forse neppure ha avuto il tempo di accorgersene. 

Il Giudice, e questa è la nostra tesi, deve tenere in considerazione questo elemento e verificare il materiale probatorio fornito nel suo complesso. 

Segni di frenata sull'asfalto, tracce dell'urto, frammenti di vetro, sono tutti elementi di riscontro fondamentali su cui il Giudice può basare la propria decisione.

Chiaramente, il quadro probatorio deve essere ben illustrato e spiegato al Giudice, al quale bisogna evidenziare, con solerzia di particolari, il benchè minimo dettaglio, dal quale si potrà desumere, anche in via presuntiva, la presenza ed il coinvolgimento di un veicolo pirata.

Putroppo la pirateria stradale è un fenomeno in forte espansione, anche per l'assenza, come in tanti settori, di pene adeguate e severe, che puniscano in modo esemplare questo tipo di condotte.

La crisi economica ha poi ulteriormente accentuato il problema, con persone che non possono permettersi l'assicurazione e che non vogliono rinunciare alla propria auto; guidatori alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o alcool, criminali in fuga, immigrati irregolari completano il quadro desolante.

Il razzismo non c'entra, è la casistica che parla, Di fronte a questo tragico bilancio quotidiano, a questo bollettino di guerra, è inaccettabile lasciare sforniti di tutela le povere vittime, costringendole a fornire prove impossibili, per aver riconosciuto il giusto risarcimento.

Si auspica, invece, un intervento legislativo serio ed efficace, per punire i pirati della strada e gli autori di frodi alle assicurazioni.

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sabato 17 maggio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Арестован по приказу Литвы, российский предприниматель отрицает вину

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Дело В.К., задержанного в аэропорту Малпенса за события в Вильнюсе 1991, повлекшие смерть: мужчина отрицает свою причастность, и его адвокаты оспаривают процедуру. 


Отпровергает все обвинения В. К., российский менеджер, задержанный в аэропорту Мальпенса в среду, будучи объявленным в розыск в Литве за события в Литве в 1991 году.

Отправленный в тюрьму Бусто Арсицио, мужчина – которому в то время было 27 лет – отрицает любое свое причастие к случившемуся в Вильнюсе, и его адвокаты требует отменить экстрадицию (дело будет рассмотрено в Аппеляционном суде Милана).

Нужно уточнить, что в отличие от того, как сначала было заявлено итальянской полцией – мужчина не был в списке Международного Уголовного Трибунала (даже в среду его не было в "warrent of arrest"), он был задержан по литовскому мандату на арест, что не имеет силы после принятия закона о европейском мандате на арест, поэтому не может быть принят к исполнению, - оспаривает с точки зрения процессуального кодекса адвокат Ренато Музелла, который занимается защитой и изучает первичную документацию от литовских официальных структур.

Обвинения, выдвинутые из Вильнюса, связаны с событиями января 1991 года, когда в Литве погибли люди во время беспорядков на площади и осады Парламента (на фотографии, памятник защитников и баррикады). Это был период? Когда Балтийская Республика – как Эстония и Латвия) – боролись за независимость от СССР, отделяя свои судьбы от Москвы и будущей Российской Федерации. Защита так же ставит на этот факт, запрашивая принять во внимания конфликтные отношения, оставшиеся между Россией и Литвой. 

Между Москвой и Балтийскими республиками остались моменты дипломатического напряжения (как, например, уничтожение памятника советским героям в Таллине, столице Эстонии, или вопрос статуса русскоговорящих граждан, критикуемое так же со стороны Евросоюза). Напряжение возрасло благодаря событиям на Украине. 

Только несколько лет назад Литва запросила слушание Михаила Горбачева, через 16 лет после событий. 

Поводя итог: дело В.К. - это “обычное” уголовное дело или же часть дипломатической борьбы, как это понимают адвокаты, подчеркивая факт, что мандат на арест подписан мартом 2014 года? Остается ждать первого слушания, чтобы понять, как будут развиваться события.

Защита потребовала блокировать экстрадицию. 

http://www3.varesenews.it/gallarate_malpensa/arrestato-su-ordine-della-lituania-il-manager-russo-si-difende-288733.html


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venerdì 25 aprile 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Tra diffamazione a mezzo stampa e cyber-bullismo Parte Seconda. La Cassazione conferma: gli insulti su Facebook possono costare caro

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Uno studio di Mk&P, ispirato da alcune pronunce favorevoli ottenute da MK&PARTNERS Адвокат в Италии e pubbblicato un anno fa su questo blog, metteva in guardia i navigatori sui gravi rischi connessi all'insulto facile sui social network, come il celeberrimo Facebook.

La Giurisprudenza di merito, i Tribunali per capirci, avevano iniziato ad emettere le prime sentenze di condanna dei responsabili di insulti, addirittura, ravvisando, nell'insulto online, il reato di diffamazione a mezzo stampa (vd. Tribunale di Monza e Tribunale di Livorno).

Come ricorderete, il nostro studio si concludeva con l'auspicio di una decisione della Corte di Cassazione sul punto, che facesse chiarezza sulla correttezza di tali decisioni, visto il rilevante impatto sociale che avrebbero potuto avere, soprattutto alla luce dei risarcimenti concessi, che si aggiravano mediamente sui 15.000,00 euro.

Ebbene, con ben due recentissime pronunce (Sentenza n. 32444/2013 e 16712/2014), la Corte di Cassazione non solo ha confermato che l'insulto sui social network integra il reato di diffamazione aggravata (la c.d. diffamazione a mezzo stampa), ma ha addirittura rilanciato, stabilendo che il reato sussiste anche se gli insulti sono indirizzati ad una persona di cui non viene fatto il nome e vengono letti da una cerchia ristretta di iscritti. 

Ricordiamo che Mk&P sia stato tra i primi ad evidenziare come le frasi offensive, ancorché pubblicate sul proprio profilo (o meglio "postate" come si suol dire in gergo), siano ampiamente accessibili da parte di un numero indeterminato di soggetti, proprio come se fossero inserite all'interno di un articolo di giornale, per quanto limitato possa essere il numero delle persone potenzialmente a) in grado di leggere il "post" offensivo e 2) in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio, quando non indicato espressamente.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo i nostri lettori a fare un uso consapevole e rispettoso della rete.

Troppo spesso, navigando su internet, ci capita di leggere "post" molto violenti e volgari, inseriti nei cd. forum, ove alcuni utenti, nascondendosi dietro ad uno schermo, scrivono di tutto e di più contro chi la pensi diversamente. 

Allo stesso modo, ci capita di leggere sui profili di amici e parenti post altrettanto violenti e volgari contro persone facilmente individuabili. 

La libertà di pensiero e di parola non devono essere confusi con libertà di offendere, perché, cari lettori, dietro ogni libertà c'è un obbligo e ad ogni libertà corrisponde un limite.

L'obbligo ed il limite del rispetto della reputazione, dell'onore e del decoro altrui.

Senza considerare che spesso, dietro l'insulto gratuito si nasconde un fenomeno molto grave, vale a dire il cyber-bullismo.

Quando l'insulto non è isolato e scatena una gogna virtuale, le conseguenze possono essere gravissime ed imprevedibili. 

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sabato 19 aprile 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: С праздником! Христос Воскресе!

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С праздником! Христос Воскресе!

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